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Decreto — n. 4422/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4422/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, represented by counsel, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit court proposal definition extinction of proceedings failure to respond saldo scoperto azione creditoria pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12371/2022 R.G. proposto da : FUMAGALLI ULISSE, CAGLIANI TARCISIA, elettivamente domiciliati in LECCO VICOLO DEL TORCHIO 2, presso lo studio dell’avvocato USUELLI DANIELA (SLLDNL69D58F704R) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PANZERI VALENTINA, FALLIMENTO FEDRE' CORNICI DI FUMAGALLI ANGELO E FIGLI SNC, LOMBARDI DAVIDE, CARSANIGA MATTIA, FUMAGALLI CAROLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1096/2022 depositata il 31/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos