Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a bankruptcy debtor, had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14569/2020 R.G. proposto da : BOTTA FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato BARBERA MARCO (BRBMRC60R25H501T) rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI ELIA (RCCLEI71L19D969I), GIANNINI MARCO (GNNMRC63T03D969E) -ricorrente- contro FALLIMENTO JOBIO-SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12-B, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO ZOSIMA (VCCZSM72P48H501B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AFFERNI GIORGIO (FFRGRG74D23D969E) -controricorrente- nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI SAVONA, RIZZOLA IVANO, BOTTA AMBROGIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.26/2020 depositata il 03/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso