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Ordinanza — n. 4394/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4394/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court had rejected the creditor's claim for professional negligence, citing four specific failures in diligence regarding deceptive operations and priority rules. The Supreme Court found the lower court's reasoning sufficiently detailed and constitutional, rendering further examination unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 1176, comma 2 c.c.: The appeal is inadmissible if the lower court's decision provides clear and comprehensive reasoning that fully explains the grounds for the ruling, satisfying constitutional minimums.

Parole chiave

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inadmissible appeal sufficient reasoning professional negligence bankruptcy proceedings constitutional minimum violazione dei doveri professionali danno ai creditori colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1176, comma 2 c.c.
Il Tribunale ha rilevato quattro specifici profili di inadempimento dell’opponente rispetto a uno standard di un professionista esperto ex art. 1176, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Il ricorso è inammissibile, essendo la motivazione della sentenza impugnata ben al di sopra del minimo costituzionale imposto al giudice del merito (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), in quanto consente pienamente e diffusamente di comprendere le ragioni della decisione.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10489/2022 R.G. proposto da : BALLETTO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MAURIZIO (RSSMRZ56C08H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VICARI ANDREA (VCRNDR68L25D325U) -ricorrente- contro FALLIMENTO MURALES IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Cagliari Via Caboni, presso lo studio dell’avvocato PIRAS MARCO (PRSMRC73E18B354V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRONCI GIAMPIERO (TRNGPR55S26I452V) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO MURALES IMMOBILIARE S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso DECRETO d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 4453/2021 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. BALLETTO ALESSANDRO, dottore commercialista, ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del FALLIMENTO MURALES IMMOBILIARE S.r.l. in liquidazione in prededuzione per l’importo di € 57.096,00 oltre accessori , per assistenza professionale nella redazione della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivodella società.

La proposta, nelle forme della liquidazione dei beni, veniva aperta dal Tribunale di Cagliari e revocata ex art.173 l. fall., con contestuale dichiarazione di fallimento.

2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda rilevando l’inadempimento del creditore« alla obbligazione assunta di assistenza alla predisposizione del piano e della proposta di concordato, non avendo rilevato gli atti, scoperti dal commissario, che hanno decretato la inammissibilità della domanda in quanto per frode ai creditori ».

3. Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo. Il Tribunale ha rilevato quattro specifici profili di inadempimento dell’opponente rispetto a uno standard di un professionista esperto ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. In primo luogo, è statoritenuto grave l’omesso rilievo di una operazione decettiva di rinuncia ad alcuni crediti, mascherata da una compensazione, avente natura distrattiva («[il] professionista […] non ne aveva rilevato la decisività ai fini della prestazione del consenso dei creditori, attesa l’evidente integrazione di atti assoggettabili ad azione revocatoria o, comunque, distrattivi del patrimonio sociale»). Ulteriore rilievo ha avuto l’omesso rilievo di pagamenti revocabili in violazione della par condicio che avevano consentito un alleggerimento della posizione finanziaria degli amministratori quali fideiussori. Gravemente indicativi della scarsa diligenza del professionista sono, poi, state ritenute la erronea graduazione dei crediti ipotecari e l’assenza di due diligence su crediti inesigibili.

4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per manifesta e irriducibile contraddittorietà, nonché per motivazione apparente. La censura si articola sotto diversi punti. In primo luogo, si censura il giudizio di fraudolenza della prima operazione (atteso il riferimento a pag. 10 del decreto impugnato), osservandosi che la motivazione fa riferimento a scritture contabili prodott e solo in parte dal fallimento (nota 19), è apodittica; in proposito, il ricorrente propone una diversa ricostruzione dell’operazione sottostante.

Quanto alla seconda operazione, parte ricorrente contesta la revocabilità dei pagamenti, ritenendo trattarsi di pagamenti legalmente eseguiti. Contesta, inoltre, la erronea falcidia del credito ipotecario, asserendo essere stata applicata la regola della priorità relativa, per cui il ricorrente si sarebbe «allineato» alla giurisprudenza di legittimità e - ante litteram – alla Direttiva (UE) 2019/1023. Censura, infine, la statuizione relativa alla mancanza di due diligence del credito asseritamente inesigibile, sia in quanto gli accertamenti successivi avevano confermato quanto indicato nella proposta di concordato, sia in quanto si tratta di valutazioni giuridiche che sfuggono alla professionalità di un dottore commercialista.

2. Nella sostanza, il ricorrente deduce una erronea valutazione della colpa grave nell’espletamento dell’incarico conferitogli dalla società, essendo il piano concordatario una mera previsione di un futuro scenario, che prescinde da valutazioni di carattere giuridico e non implica l’assolvimento di particolari compiti di natura ispettiva nei confronti del soggetto conferente l’incarico.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo la motivazione della sentenza impugnata ben al di sopra del minimo costituzionale imposto al giudice del merito (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), in quanto consente pienamente e diffusamente di comprendere le ragioni della decisione. La sentenza impugnata ha ampiamente illustrato ben quattro punti dell’operato del ricorrente in sede di redazione della proposta concordataria (tratteggiati in narrativa), tali da far emergere un grave deficit rispetto allo standard di diligenza del ricorrente, quale professionista esperto , idonei a comportare l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento della curatela.

4. Né il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le ragioni poste dal ricorrente ma basta che abbia dato una motivazione che renda esplicito il percorso seguito ai fini della decisione. Gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente, attinenti all’operatività ante litteram della regola distributiva della priorità relativa ( argomentazione, peraltro, inammissibile trattandosi di concordato liquidatorio) sono estranei alla censura proposta.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il