Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, awarding costs to the opposing bankruptcy trustee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the applicant's formal withdrawal of the appeal. The lower court had previously rejected the claim for €168,000 against a bankruptcy estate, citing the applicant's lack of diligence in detecting errors within the proposed concordatary plan. Consequently, the Court upheld the dismissal and ordered the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party remains liable for costs, while the extraordinary unified contribution is not doubled upon withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6457/2022 R.G. proposto da : BOI GIGLIOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE PERTICA N. 32, presso lo studio dell’avvocato CATI MAURO (CTAMRA76C02H501U) rappresentata e difes a dall'avvocato BOI GIGLIOLA (BOIGLL78B49F979C) -ricorrente- contro FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE NICOLINO BROZZU, elettivamente domiciliato in MILANO V. CERNAIA 11 DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato PICCIAU ALBERTO (PCCLRT61S15B354I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE SASSARI n. 36/2019 depositata i l 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE L’Avv. GIGIOLA BOI ha chiesto l’ammissione per l'importo di Euro 168.000,00 oltre iva e cpa in prededuzione al passivo del Fallimento Impresa Individuale Nicolino Brozzu, per avere svolto attività di predisposizione e presentazione di piano e proposta concordatari, nonché di assistenza fino all’omologa della procedura concorsuale; il giudice delegato ha rigettato la domanda, con decreto confermato dal Tribunale di Sassari, che ha accolto l’eccezione di inadempimento articolata dal curatore, ravvisando una difettosa diligenza dellacreditrice – atteso il lavoro in equipe svolto – per non essersi avveduta degli errori altrui ravvisabili «ictu oculi» e, in particolare, per non avere rilevato «palesi»vizi di piano e proposta e «nel non aver evitato che l’attestatore si adagiasse acriticamente su una relazione di stima chiaramente insufficiente a fornire informazioni fondamentali ai creditori», dichiarandoassorbiti gli ulteriori motivi; ha proposto ricorso per cassazione la creditrice, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento; la ricorrente ha depositato in data 28 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., rinuncia alla quale ha fatto seguito memoria del controricorrente, con la quale il fallimento controricorrente ha chiesto liquidarsi le spese processuali in danno della ricorrente; deve dichiararsi estinto li giudizio per rinunciaanche in assenza di accettazione, non richiesta ai fini della produzione degli effetti processuali, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 10140/2020;
Cass., n. 3971/2015) , liquidate come da dispositivo; non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n.13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfeta