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Ordinanza — n. 4216/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal dismissed following the plaintiff's unilateral withdrawal of the lawsuit. Although the defendant accepted the withdrawal, the court ruled that such acceptance is not legally required for the withdrawal to take effect. Consequently, the proceedings were terminated without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon acceptance by the court, rendering the counterparty's acceptance unnecessary for the termination of the case.

Parole chiave

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unilateral withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian Civil Procedure Code no counterparty acceptance required litigation costs waiver ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Art. 306 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
− il giudizio di c assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis c.p
ha resistito con controricorso; − sono rimast i intimat i INTESA SAN PAOLO PROVIS S.P.A., ANDREA CARUSO, MARIA TERESA BELLANI, ALESSANDRA CARUSO, FEDERICA CARUSO; − in data 12 dicembre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
art. 390 c.p
23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art.
Cass. Sez. U, n. 4315/2020
23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Cass. n. 34025/2023
Cass.n. 23175/2015
Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass.
Sez.Un. 1923/1990
Sez. U, n. 4315/2020
Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17873/2023R.G. proposto da DELLA RAGIONE BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR N. 17, presso lo studio dell'avvocato CANFORA MAURIZIO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro REVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY 118, presso lo studio dell'avvocato STANIZZI ANTONIO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato DIVITA SERGIO Oggetto: Azione di responsabilità organi sociali R.G.N. 17873/2023 Ud. 08/01/2025CC Sez.

S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrente – nonché contro INTESA SAN PAOLO PROVIS S.P.A., CARUSO ANDREA, BELLANI MARIA TERESA, CARUSO ALESSANDRA, CARUSO FEDERICA –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 187/2023 depositata il 26/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − BRUNO DELLA RAGIONE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 187/2023 depositata il 26/01/2023;

− REVALUE S.P.A. ha resistito con controricorso; − sono rimast i intimat i INTESA SAN PAOLO PROVIS S.P.A., ANDREA CARUSO, MARIA TERESA BELLANI, ALESSANDRA CARUSO, FEDERICA CARUSO; − in data 12 dicembre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. − a detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

− in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, BRUNO DELLA RAGIONEha rinunciato al ricorso; Sez. S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 3 di 4 − l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrent e ; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, al l’atto di rinuncia ha fatto seguito l ’ accettazione dellacontroricorrente e le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di c assazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Sez. S1 - R.G. 17873/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 4 di 4 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023;

Cass.n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi