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Ordinanza Interlocutoria — n. 4212/2025 — snciv Generato dall'IA

Court suspends loan contract appeal pending Supreme Court ruling on 'solutorio loan' validity and usury rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the appeal regarding a loan contract's validity and usury terms pending a ruling by the Supreme Court's Unified Section. The appellants argued the loan was null due to lack of cause and violation of usury laws, while the bank contended the contract remained valid. The court decided to stay the proceedings because the legal qualification of 'solutorio loans' is currently unsettled and requires a definitive interpretation from the Unified Section.

Regesto Legislator

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Art. 1283 c.c.; Art. 120 TUB: In the absence of a uniform Supreme Court ruling on the qualification of 'solutorio loans', proceedings involving their validity and compliance with usury laws must be suspended pending the resolution of the constitutional question.

Parole chiave

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mutuo solutorio nullity of contract usury laws suspension of proceedings Unified Section availability of funds interest on interest opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1283 c.c.
120 TUB, prosegue il ricorso, non sarebbe contemplata alcuna deroga o possibilità di deroga al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., “né può ritenersi che la predetta norma potesse delegare ‘in bianco’ il potere di derogare alle previsioni dell'art.
Art. 120 TUB
Nel testo dell'art. 120 TUB, prosegue il ricorso, non sarebbe contemplata alcuna deroga o possibilità di deroga al divieto di anatocismo previsto dall'art.
Art. 76 Cost.
quale norma primaria, perché, diversamente, si verrebbe ad integrare una violazione dell’art. 76 Cost. 1.2.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 1325 c.c.
Art. 1418 c.c.
art. 380-bis c.p
In data 23 febbraio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.
artt. 1283 c.c
3, c.p.c., la “violazione e falsa interpretazione”degli artt. 1283 c.c.; 25, D.
art. 1283 c.c
120 TUB, prosegue il ricorso, non sarebbe contemplata alcuna deroga o possibilità di deroga al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., “né può ritenersi che la predetta norma potesse delegare ‘in bianco’ il potere di derogare alle previsioni dell'art.
art. 76 Cost
quale norma primaria, perché, diversamente, si verrebbe ad integrare una violazione dell’art. 76 Cost.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16585/2023R.G. proposto da MAUTONE MARIA, RAIA SALVATORE, RAIA DOMENICO, RAIA GAETANO, domicilio digitale presso PEC gaetano.perillo68@pecavvocatinola.it rappresentati e difesi dall’avvocato PERILLO GAETANO –ricorrenti – contro BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato Oggetto: Contratti bancari -– Mutuo – Mutuo di scopo–Difetto di causa R.G.N. 16585/2023 Ud. 08/01/2025CC Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 2 di 7 PREZIOSI FABIO che larappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDULLI FEDERICA –controricorrente – nonché contro SPRING SPV S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore qui rappresentatada PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati CESARE MARIA GABRIELLA e CESARE FABRIZIO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 401/2023 depositata il 31/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 401/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione di BPER CREDIT MANGEMENT S.C.P.A. quale mandataria di BPER BANCA S.P.A. e con l’intervento di SPRING SPV S.R.L. -e, per essa, della PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. – ha respinto l’appello proposto dalla società FRATELLI RAIA Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 3 di 7 S.A.S. DI RAIA DOMENICO C. –debitore principale –e da DOMENICO RAIA, GAETANO RAIA e SALVATORE RAIA – fideiussori – avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1753/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017.

Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dagli appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1363/2013 col quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di Banca della Campania S.p.A. (successivamente BPER BANCA S.P.A.) dell’importo di € 323.460,82, oltre interessi, quale debito residuo in relazione ad un contratto di mutuo chirografario per l’importo di €380.000,00. Gli opponenti avevano dedotto che il mutuo era stato contratto per procedere al consolidamento di passività derivanti dallo scoperto di due conti correnti della società, dovendosi quindi dichiarare la nullità del contratto medesimo per mancanza di causa, oltre a lamentare sia la illegittima capitalizzazione degli interessi sia l’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia antiusura.

2. Respinta in primo grado l’opposizione, la Corte d’appello di Napoli ha disatteso il gravame − escludendo – sulla scorta di precedente di questa Corte – la nullità del c.d. mutuo solutorio e quindi escludendo sia la natura simulata del contratto sia la sua nullità per mancanza di causa; − disattendendo le deduzioni concernenti la illegittima capitalizzazione degli interessi, rilevando che la stessa era avvenuta in conformità all’art. 25, TUB ed alla delibera del CICR del 2 settembre 2000; − esclu dendo la sussistenza di una ipotesi di nullità per superamento del tasso soglia di legge, rilevando che dalla Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 4 di 7 stessa perizia di parte emergeva che il tasso soglia era stato superato solo nel corso del rapporto di conto; − disattendendo, infine, le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto inidonee ad escludere la sussistenza di un saldo passivo dei conti correnti e quindi l’assenza di causa del mutuo.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono ora MARIA MAUTONE - quale titolare della ditta individuale derivante dalla trasformazione della società FRATELLI RAIA S.A.S. DI RAIA DOMENICO C. – nonché DOMENICO RAIA, GAETANO RAIA e SALVATORE RAIA. Resistono con separati controricorsi SPRING SPV S.R.L. - e, per essa, PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. -e BPER BANCA S.P.A.

4. In data 23 febbraio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Vi sono memorie dei ricorrenti e di BPER BANCA S.P.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa interpretazione”degli artt. 1283 c.c.; 25, D. Lgs. 342/1999; 120, TUB. Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 5 di 7 I ricorrenti censurano la decisione impugnata, nella parte in cui quest’ultima ha disatteso le deduzioni concernenti l’applicazione di una illegittima capitalizzazionesulla scorta del richiamo alla deroga all’art.1283 c.c. contemplata dall’art. 25, D. Lgs. n. 342/1999 e la delibera del CICR del 2 settembre 2000.

Argomentano, in contrario, i ricorrenti che quest’ultima, in assenza di alcuna abrogazione dell’art. 1283 del c.c., “non può ex se prevedere meccanismi, di fatto derogatori e/o contrari, a precise disposizioni contenute in una norma di rango primario, come certamente è per l’art.1283 del c.c.”. Nel testo dell'art. 120 TUB, prosegue il ricorso, non sarebbe contemplata alcuna deroga o possibilità di deroga al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., “né può ritenersi che la predetta norma potesse delegare ‘in bianco’ il potere di derogare alle previsioni dell'art. 1283 del c.c. ad un organo di natura amministrativa; ragion per cui si dovrà ritenere vigente ed applicabile alla ipotesi in esame la regola posta dall'art. 1283 del c.c., comportante il divieto di stipulare convenzioni che in v ia preventiva prevedano il maturare di interessi sugli interessi”.

La delibera del CICR del 2 settembre 2000, a propria volta, in quanto atto di normazione secondaria o regolamentare, non potrebbe apportare deroghe all’art. 1283 c.c. quale norma primaria, perché, diversamente, si verrebbe ad integrare una violazione dell’art. 76 Cost. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. I ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver rilevato la nullità del mutuo, dedotta sotto un duplice profilo.

Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/2025 - Pagina nr. 6 di 7 In primo luogo, si deduce che il mutuo, in quanto utilizzato per il ripianamento di passività pregresse derivanti da scoperti di conto corrente, risulterebbe privo di idonea causa. In secondo luogo, si deduce che, in ogni caso, il mutuo sarebbe nullo in quanto, al momento della sua conclusione, non vi erano passività pregresse da ripianare.

2. In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024della sezione Seconda Civile, la quale, rilevato il registrarsi, nella giurisprudenza di questa Corte, di soluzioni non uniformi in ordine alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”, ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, sollevando in particolare la questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività del mutuatario eseguito dalla Banca immediatamente con operazione di giroconto della somma mutuata, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario A seguito didetta ordinanza interlocutoria, il procedimento è stat o assegnato alle Sezioni Unite Civili e d è chiamat o all’udienza del 18 febbraio 2025.

3. In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione -che è sottesa a l secondo dei motivi di ricorso come sopra esposti -la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione. Sez. S1 - R.G. 16585/2023 – CC 08/01/