Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of parties under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a joint withdrawal of action by both parties. Deborah Furci, the appellant, initially challenged a second-instance judgment ordering her and a related company to pay over €132,875 to Phoenix Asset Management as a guarantor. However, on December 18, 2024, both parties formally renounced the proceedings under Article 390 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the procedural requirement for a formal withdrawal proposal was met, resulting in the termination of the case without any cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: When parties jointly renounce the appeal, the judgment is declared extinguished without further disposition on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20515/2023R.G. proposto da Furci Deborah, rappresentata e difesa, dall’avv.Donatella Plicato -ricorrente - contro Phoenix Asset Management s.p.a., rappresentata dalla V alerie SPV s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Garganie Guido Gargani -controricorrente - Immobiliare Azzurras.r.l. in liquidazione -intimato - Credit Agricole s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1387 /2023, depositata il 26 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 Oggetto:estinzione dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Deborah Furci propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 26giugno 2023, che, in parziale riforma della sentenza d el Tribunale di Parma , l a ha condannata, in solido con la Immobiliare Azzura s.r.l. in liquidazione, al pagamento in favore della Phoenix Asset Management s.p.a., quale mandataria di Valerie SPV s.r.l., della somma di euro 132.875,22, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. (nel cui rapporto la Valerie SPV s.r.l. era subentrata) dalla predetta Immobiliare Azzurra s.r.l.; -il ricorso è affidato a un motivo ; -resiste con controricorso la Phoenix Asset Management s.p.a., quale mandataria di Valerie SPV s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -quindi, in data 18 dicembre 2024 parte ricorrente deposita atto con cui le parti costituite dichiarano di rinunciare congiunta mente agli atti del presente giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso , il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la sostanziale accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; -non ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., atteso che il giudizio non è definito in conformità della proposta , né al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto