Italian Court dismisses appeal claiming procedural nullity and omitted fact examination in bank contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding procedural nullity and omitted fact examination. The court held that the appellant failed to demonstrate why the lower court's handling of lost documents violated procedural rules or why specific legal errors occurred. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 1283 c.c.; Art. 2033 c.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to substantiate allegations of procedural nullity or omitted examination of decisive facts, particularly where the lower court correctly applied rules regarding the reconstruction of lost documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20118/2023R.G. proposto da D’Amico Benedetto,rappresentato e difes o dall’ a vv. Luca Rossi -ricorrente - contro AMCO – A sset Ma nagement Company s .p. a ., rappresentata dalla CERVED Credit Management s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Dragone -controricorrente - Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4480 /202 3 , depositata il 21 giugno 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Oggetto:contratti bancari RILEVATO CHE: - Benedetto D’Amico propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 21 giugno 2023, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, lo ha condannato al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di euro 155.677,990, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla Selit s.r.l.; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la CERVED Credit Management s.p.a., quale mandataria della AMCO – Asset Management Company s.p.a ., intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio; -la Banca Monte dei Paschi di Siena s. p.a. non spiega alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -la controricorrente deposita memoria illustrativa ;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nullità del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo», per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che il contratto di conto corrente n. 1661 era stato depositato dalla banca sin dalla proposizione della domanda monitoria, laddove, invece, era stato depositato solo nel corso del giudizio di primo grado; - con il secondo motivo deduce la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo»,asserendo che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto fondatasu « una prova mai esistita, e prodotta tardivamente, ben oltre 10 anni dopo»; - con il terzo motivo si duole della « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.ed omesso esame circa un fatto decisivo », per aver la Corte di appello omesso di rilevare d'ufficio la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale sul tasso a debito; - con l’ultimo motivo lamenta la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione alla mancata considerazione del pagamento della somma di euro 7.451,78; - l a proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che i primi due motivo fossero inammissibili, osservando quanto segue: la censurata statuizione «si pone in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, onde il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti[ … ].
P er il resto, pur laddove si invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, si ripropone inammissibilmente il giudizio sul fatto, come risulta dalla stessa formulazione del secondo motivo di ricorso»; -aggiunge che: «il terzo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che ha decurtato dal credito della banca la somma accertata da questa indebitamente pretesa a titolo di anatocismo (p. 10); - il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale provveduto ad un nuovo accertamento del totale dovuto, che include ogni diversa minor somma reputata dal primo giudice»; - il Collegio condivide tal i considerazioni , non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione;-il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. p roc . c iv . ( cfr.
Cass. , Sez. U n . , 13 ottobre 2023, n. 28540); - il ricorrente va , dunque, condannat o , nei confronti d ella controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 7.5 00,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore sommadi euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7 . 500 ,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del