Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4041/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding oral hearing request and reliance on res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4041/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ottonello Rosanna against the closure of the Show Room srl bankruptcy proceedings inadmissible. The appellant argued for an oral hearing and challenged the application of res judicata from a prior identical claim, contending the bankruptcy entity should have raised the issue. The court rejected the oral hearing request for lack of specific details in the grounds and upheld the lower court's decision to dismiss the new claim based on the binding effect of the previous judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the request for oral hearing, and the principle of res judicata applies ex officio to bar identical claims regardless of whether the opposing party raised the objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata bankruptcy proceedings inadmissible appeal specificity requirement res judicata external gara d'appalto infruttuosa offerente escluso aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 112 Cost.
Art. 277 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di trattare oralmente la causa nonostante la richiesta fosse stata fatta in sede di precisazione delle conclusion i e di deposito della comparsa conclusionale.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 111 comma 6 Cost.
Art. 132 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 226/2001
2.2 La giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno debba essere trattato allo stesso modo del giudicato interno e ne ammette, quindi, la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. 226/2001; Cass.
Cass. n. 13916/2006
226/2001; Cass. n. 13916/2006; 20802/2010, 8614/ 2011, 6102/2014; 11365/ 2015; 9059 /2016).
Cass. 20802/2010
Cass. 8614/2011
Cass. 6102/2014
Cass. 11365/2015
Cass. 9059/2016
Cass. 5486/2019
,tra le tante, Cass. 5486/2019, 6091/2010 e 35137/2021).
Cass. 6091/2010
Cass. 35137/2021
Cassation court dismisses appeal against tax collection order, ruling that res judicata covers implicit prerequisites like tax notices.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32669/2018 R.G. proposto da: Ottonello Rosanna, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pilo Albertelli nr. 1 presso lo studio dell’avvocato Lucia Camporeale rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Stara, ricorrente- contro Fallimento Show Room srl, intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.250/2018, depositata in data 21/3/2018, Udita la relazione del Consigliere dr. COSMO CROLLA all’adunanza del 14 gennaio 2025. FATTI DI CAUSA 1 Ottonello Rosanna e Costa Alberto proposero tardiva domanda di ammissione al passivo del Fallimento Show Room srl, dichiarato il 24/6/1996, dell’asserito credito di € 1.250.000 pari al valore del bene di loro proprietà, pignorato a seguito di decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, in quanto fideiussori per le obbligazioni contratte dalla società fallita nei confronti di alcuni istituti bancari, e venduto all’asta per € 610.000. 2 Il Tribunale di Cagliari dichiarò improcedibile la domanda in quanto il Fallimento risultava essere stato chiuso. 3 Sull’impugnazione di Ottonello Rosanna, essendo il marito Costa Alberto nelle more deceduto, la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il gravame. 3.1 La Corte distrettuale ha riconosciuto la procedibilità della domanda in quanto il decreto di chiusura del Fallimento non era passato in giudicato, pendente giudizio in Cassazione, ma rilevava la presenza di un giudicato, formatosi su una precedente identica domanda di ammissione tardiva al passivo, ostativo all’esame del merito della domanda. 4 Ottonello Rosanna ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di trattare oralmente la causa nonostante la richiesta fosse stata fatta in sede di precisazione delle conclusion i e di deposito della comparsa conclusionale. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 1.1 Della richiesta di trattazione orale non c’è menzione nell’intestazione della sentenza dove si riportano le conclusioni rassegnate delle parti all’udienza del 14/11/2017 e neppure nella parte espositiva della sentenza; la ricorrente non ha provveduto né a riprodurre nel corpo del motivo il verbale di udienza e l’estratto della comparsa conclusionale né a riassumere il contenuto di tali atti nella parte in cui si richiedeva la trattazione orale della causa. 2 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 101, 115 e 116 c.p.c. ,111 comma 6 Cost. e 132 comma 4 c.p.c. per avere la Corte rilevato il giudicato senza che il Fallimento, rimasto contumace in entrambi i gradi, lo avesse eccepito. 2.1 Si contesta, inoltre, la configurabilità del giudicato posto che il primo giudizio si era concluso con il rigetto della domanda per assenza di prova in giudizio delle fideiussioni con conseguente mancata prova del credito e non perché il fatto costitutivo non sussistesse.

Il motivo è inammissibile ex art 360 bis c.p.c. essendosi la Corte d’Appello conformata ai principi espressi da questa Corte senza che la ricorrente abbia offerto elementi che ne consentissero il mutamento. 2.2 La giurisprudenza di legittimità è oramai costante nel ritenere che il giudicato esterno debba essere trattato allo stesso modo del giudicato interno e ne ammette, quindi, la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. S.U. 226/2001; Cass. n. 13916/2006; 20802/2010, 8614/ 2011, 6102/2014; 11365/ 2015; 9059 /2016).

Tale regola si fonda sull’assimilazione del giudicato alla norma di diritto, da tenere necessariamente in considerazione nella formazione del giudizio. Ragion per cui è irrilevante che la formazione del giudicato non sia stata eccepita dal curatore, peraltro rimasto contumace in entrambi i giudizi di merito. 2.3 Quanto alla sussistenza del giudicato, la Corte distrettuale ha accertato, e la circostanza è, peraltro, pacifica, che i coniugi Ottonello-Costa avevano presentato nel 2008 identica istanza, per petitum e causa petendi , di insinuazione tardiva rigettata dal Tribunale con sentenza nr. 3054/2010 non impugnata divenuta definitiva.

I giudici circondariali avevano respinto la domanda argomentando, da un lato, che gli istanti non avevano prodotto i contratti di fideiussione e, quindi il decidente non era stato posto in condizioni di conoscerne il contenuto ritenuto decisivo per ricostruire il fondamento dell’azionata pretesa. Dall’altro lato era emerso dalle stesse produzioni di parte ricorrente che uno solo dei tre creditori bancari che avevano promosso l’esecuzione immobiliare, aveva agito nei confronti dei coniugi esecutati in forza delle fideiussioni; tale circostanza è stata ritenuta decisiva dal Tribunale al fine di escludere la prova del credito nei confronti di Show Room. 2.4 Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. ,tra le tante, Cass. 5486/2019, 6091/2010 e 35137/2021). 3 Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 nr. 4 e 277 c.p.c. per non essersi la Corte pronunciata nel merito a causa dell’errore sul riconoscimento del giudicato. 3.3 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte giustamente non si è pronunciata nel merito avendo deciso la controversia sulla scorta della pregiudiziale questione di rito del giudicato.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. PQM La Corte,dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se