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Ordinanza — n. 4039/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as lower court's factual findings on contract scope are non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4039/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of interest, as the lower court's discretionary factual findings regarding the contract's scope were not subject to review. The appellant argued that the lower court incorrectly omitted an assessment of the contractor's duty of information under civil code provisions, claiming the contract's financial status was described in an attached schedule. The court rejected this, ruling that re-evaluating the factual basis of the contract's content would improperly transform the appeal into a new trial on merits, thereby extinguishing the legal interest in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.; Art. 1337 e 1338 cod. civ.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual determinations made by the court of first instance regarding the scope of a contract or the duty of information, as such assessments are discretionary and non-reviewable in a judgment of legality.

Parole chiave

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inadmissibility lack of interest duty of information contract scope factual findings non-reviewable civil procedure violazione della buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 1337 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 ll primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., in correlazione con l’art.
Art. 1338 cod. civ.
Art. 1440 cod. civ.
civ., in correlazione con l’art. 1440 cod. civ.: il tribunale ha omesso ogni accertamento sulla dedotta violazione del principio di correttezza e buona fede da parte di Ediltevere s.r.l., sostenendo che era onere di C.M.T.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
4.2 Il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
4.2 Il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(cfr., da ultimo, Cass. 13747/2018), posto che la conformazione di tale vizio suppone che l’«accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso» (Cass.
art. 1337 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 ll primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., in correlazione con l’art.
art. 1440 cod. civ
civ., in correlazione con l’art. 1440 cod. civ.: il tribunale ha omesso ogni accertamento sulla dedotta violazione del principio di correttezza e buona fede da parte di Ediltevere s.r.l., sostenendo che era onere di C.M.T.
art. 360 cod. proc. civ
3 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11493/2018
Cass. 2108/2012
Cass. 13747/2018
(cfr., da ultimo, Cass. 13747/2018), posto che la conformazione di tale vizio suppone che l’«accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso» (Cass.
Cass. 6035/2018
13747/2018), posto che la conformazione di tale vizio suppone che l’«accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso» (Cass. 6035/2018), mentre il mezzo si fonda su una ricostruzione del contenuto contrattuale diversa da quella compiuta dal tribunale.
Cass. 14929/2012
civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.
Cass. 23328/2012
14929/2012, Cass. 23328/2012).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26977/2018 R.G. proposto da : CMT CONGLOMERATI MEDIO TEVERE s.r.l. in liquidazione , rappresentata e difes a dall' A vvocato Carlo Moroni (MRNCRL57S08L117A)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro FALLIMENTO di EDILTEVEREs.r.l. in liquidazione -intimato – avverso il decreto del Tribunale di Spoleto n.7520/2018 depositat o in data11/7/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il giudice delegato al fallimento di Ediltevere s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 831.000 vantato da C.M.T.

Conglomerati Medio Tevere s.r.l. in liquidazione(di seguito, per brevità, C.M.T.), compagine che aveva stipulato con la società in bonis un contratto di affitto di ramo d’azienda in forza del quale era subentrata in una serie di contratti di appalto, a titolo di risarcimento dei danni provocati dalla Ediltevere s.r.l. in conseguenza della falsa rappresentazione dello stato di consistenza degli appalti in corso (dato che, secondo la contabilizzazione della stazione appaltante, l’affittuaria vantava un minor credito di € 367.000 rispetto a l sesto s.a.l. e doveva subire detrazioni per € 464.000 a causa della contabilizzazione di lavorazioni in eccesso sul quarto e quinto s.a.l.).

2. Il Tribunale di Spoleto, a seguito dell’opposizione proposta da C.M.T., osservava che la stipulazione di un contratto di affitto di azienda, comportante il subentro in complessi rapporti contrattuali di appalto ad opera di un’affermata società di esperienza pluriennale operante su scala nazionale, imponeva a quest’ultima un onere di informazione su tutti gli aspetti rilevanti dell’accordo, in primo luogo sullo stato di esecuzione dei contratti. Osservava che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, a mente degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., assumeva rilievo anche in caso di valida conclusione del negozio quando alla parte contraente fosse imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti che avrebbero altrimenti indotto, secondo un giudizio probabilistico, a una diversa conformazione del contenuto dell’accordo contrattuale.

Rilevava, tuttavia, che il reale stato di avanzamento dei lavori dell’appalto “Tre Valli” non aveva fatto parte del contenuto del contratto di affitto, “essendo rimasto totalmente al di fuori degli accordi, anche impliciti, delle parti”.

3. C.M.T. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 11 luglio 2018, prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di Ediltevere s.r.l. non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 ll primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., in correlazione con l’art. 1440 cod. civ.: il tribunale ha omesso ogni accertamento sulla dedotta violazione del principio di correttezza e buona fede da parte di Ediltevere s.r.l., sostenendo che era onere di C.M.T. accertare la reale consistenza del ramo d’azienda oggetto del contratto, quando invece la società poi fallita aveva un dovere di informazione sulle reali possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del negozio.

Il tribunale avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sul profilo della malafede ascrivibile a Ediltevere s.r.l. e rinvenibile dal mero confronto fra la descrizione dello stato di consistenza contenuto nella scheda allegata al contratto e la nota successivamente inviata dall'A.N.A.S., con cui la stazione appaltante aveva cristallizzato una progressione dei lavori inferiore a quella prospettata. Il vizio dedotto discende –in tesi – dall’avvenuto travisamento di un presupposto fattuale, dato che il contratto di affitto stipulato fra le parti conteneva una chiara indicazione dello stato di avanzamento dei lavori del cantiere “Tre Valli” e del potenziale diritto di credito oggetto di aspettativa in capo a C.M.T.. 4.2 Il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal comportamento malfidente tenuto nella fase delle trattative e della successiva stipulazione del contratto di affitto dalla società fallita, le cui dichiarazioni, contenute nell'allegato al contratto, erano state contestate da C.M.T. in quanto mendaci ed integranti una responsabilità precontrattuale.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili, per molteplici ragioni. 5.1 Il tribunale ha sì sostenuto, in via preliminare, che la qualità soggettiva della società affittuaria le imponeva un onere di informazione in ordine a tutti gli aspetti di rilievo dell’accordo, in primo luogo dello stato di esecuzione dei contratti. Ciò nondimeno ha subito dopo osservato che non era stato prospettato in quali termini la dedotta omissione avrebbe influito negativamente sul contenuto del contratto. Ha aggiunto, inoltre, che il reale stato di avanzamento dei lavori non risultava avere fatto parte del contenuto del contratto, essendo rimasto totalmente al di fuori degli accordi anche impliciti delle parti, cosicché non poteva attribuirsi alle annotazioni contabili di Ediltevere, asseritamente errate, un’efficacia decettiva tale da indurre in C.M.T. una falsa rappresentazione dell'esatta portata del contenuto dello stipulando contratto di affitto.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, 5.2 Entrambi i mezzi in esame muovono dal presupposto che, al contrario di quanto rilevato dal tribunale, lo stato di consistenza dell’appalto fosse contenuto e descritto all’interno di una scheda allegata al contratto. Un simile assunto contesta un accertamento in fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte, e mira alla rivalutazione dei fatti operata all’interno del provvedimento impugnato, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito. 5.3 Ne discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle contestazioni sollevate in ordine alla portata del dovere informativo che ricadeva sulla società fallita.

Invero, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass.2108/2012). 5.4 Giova aggiungere, infine, che la prima censura, proposta dal ricorrente in termini di falsa applicazione di legge, non integra gli estremi del c.d. vizio di sussunzione, come tale riconducibile alla violazione di legge di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. 13747/2018), posto che la conformazione di tale vizio suppone che l’«accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso» (Cass. 6035/2018), mentre il mezzo si fonda su una ricostruzione del contenuto contrattuale diversa da quella compiuta dal tribunale.

Né è possibile predicare un omesso esame del comportamento malfidente tenuto dalla fallita, come propone il secondo mezzo, perché in realtà il tribunale ha escluso che la dedotta omissione di informazioni avesse influito negativamente sul contenuto del contratto, dato che lo stato di avanzamento dei lavori era rimasto estraneo all’accordo negoziale. Rispetto a questa circostanza la seconda doglianza, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d