Cassation appeal dismissed for lack of standing and failure to summarize case facts as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the lower court's decision and failed to provide a summary of the case facts. The appellant, Siena NPL 2018 S.R.L., argued that the bank lacked procedural capacity, but the court noted the appellant was not a party to the original proceedings and did not claim to be a successor in interest. Furthermore, the appeal omitted the mandatory summary of facts required by Article 366 of the Code of Civil Procedure, preventing the court from understanding the controversy without external documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 366, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant lacks standing to challenge the decision or fails to provide a clear summary of the case facts, as this requirement ensures the court can ascertain the origin and object of the dispute without relying on other sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da JULIET S.P.A. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Nidiaci e Caterina Rinaldi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bosio, 2 presso lo studio dell’Avv. Massimo Luconi -ricorrente- Contro GIUNTI GIANNI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lamberto Padelletti e Gino Giunti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliatoin Roma, via Celimontana, 38 presso lo studio legale Avv. PaoloPanariti -controricorrente– Oggetto: rapporti bancari Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenzen.103/2021 pubblicata il 20.1.2021, notificata il 20.1.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’8.1.2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.−Si legge nella sentenza impugnata che c on att o di citazione notificato il 10.10.2016 Gianni Giunti conveniva davanti alla Corte d'Appello di Firenze Banca Monte dei Paschi di Siena proponendo appello avverso la sentenza n. 2694/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze il 18.7.2016, che rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di € 509.621,05, oltre interessi e spese, ottenuto dalla detta Banca nei confronti del Giunti in qualità di garante della Mcmarlowe s.r.l. in liquidazione, poi fallita.
Tale impugnazione è stata accolta, avendo la Corte di Firenze accertato il difetto di capacitàprocessuale della banca. 2. ─ S iena NPL 2018 s.r.l . ha notificato ricorso per cassazione con due motiv i . Resiste con controricorso Giunti, che ha pure depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ─ Con il primo motivo si deduce : i llegittimità del provvedimento ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione degli artt. 166 e 351 c.p.c., nonché del principio generale della conservazione degli atti e dell’art. 159 c.p.c. nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della banca nel procedimento di appello.
Con il secondo motivosi deduce: illegittimità del provvedimento impugnato ex art. 360, n.3, c.p.c. per violazione dell’art. 78, comma 2, c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di capacità processuale della banca e ha,per l’effetto, dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto. 4.─ Il ricorso è inammissibile.Siena NPL 2018 propone l’impugnazione senza dichiarare di agire quale avente causa di MPS e non è stata parte nel giudizio di merito; pertanto,non ha legittimazione a impugnare. Il ricorso è inoltre mancante della sommaria esposizione dei fatti di causa.
Il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass., n. 22575/2019;
Cass., n. 12865/2020; Cass., n. 1352/2024). La mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione(cfr., sul punto, Cass., Sez. U., n.11308/2014 e Cass., n. 6611/2022 ) . 5.− Segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co