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Ordinanza — n. 3961/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual assessment of late bankruptcy claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3961/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay a fine. The lower court rejected a company's late claim for mortgage loans in a bankruptcy proceeding due to the creditor's knowledge of the insolvency and lack of proof for excusable delay. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal improperly sought a re-evaluation of facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Appeals challenging the factual appreciation of the trial judge regarding the imputability of procedural delays are inadmissible as they violate the exclusive power of the court of first instance to evaluate evidence.

Parole chiave

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bankruptcy claim admissibility procedural delay imputability factual appreciation review inadmissible appeal creditor knowledge of insolvency procedura di fallimento tacita revoca dell'opposizione offerente escluso

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 1 c.p.c.
99 e 111 Cost, omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 c.p.c..
Art. 380-bis c.p.c.
Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c..
Art. 96 comma 4 c.p.c.
civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 101 comma 1 L.F.
stata ricevuta né dalla stessa, né dalla precedente titolare del credito, Mediocredito Italiano s.p.a., avendo quest’ultima comunque avuto conoscenza della procedura fallimentare ben prima della scadenza del termine di cui all’art. 101 1 comma L.F..
Art. 92 L.F.
Il Tribunale di Napoli Nord ha disatteso la prospettazione dell’opponente della non imputabilità del ritardo, per non essere la comunicazione ex art. 92 L.F.
art. 380 bis cod. proc. civ
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 6797 del 2023
Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023
Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022
27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022)”.
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.
Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art.
Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24549/2021 R.G. proposto da : PENELOPE SVP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI N. 21, presso lo studio dell’avvocato LAMORTE NICOLA (LMRNCL69A06H795J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO LINEA ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI di cui al procedimento nr.cron. 3150/2021,depositato i l 28/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 28.7.2021 il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Penelope SPV s.r.l. avverso il decreto con cui il Giudice Delegato al Fallimento Linea Italia s.r.l. in liquidazione aveva rigettato la sua domanda di insinuazione dei crediti derivanti da due mutui ipotecari stipulati dalla Linea Italia s.r.l. in bonis con Mediocredito Italiano s.p.a., passati ad Intesa San Paolo ed , infine, acquisiti dalla ricorrente in seguito ad un’operazione di cessione di crediti in blocco.

Il giudice di primo grado ha condiviso l’impostazione del G.D. in ordine alla ultratardività della domanda presentata da Penelope SPV s.r.l. in data 7 gennaio 2019 - e quindi oltre il termine di dodici mesi dall’approvazione dello stato passivo relativo alle domande tempestive, avvenuta con decreto del 5 luglio 2016 – ed al difetto di prova della non imputabilità della tardiva presentazione della domanda di insinuazione, ritenuta, preliminarmente, la ritualità e legittimità della partecipazione personale all’udienza dei curatori della fallita, ha, altresì, ritenuto assorbente l’inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo per non avere la società creditrice fornito prova della non imputabilità all a stessadel ritardo nel deposito della stessa domanda.

Il Tribunale di Napoli Nord ha disatteso la prospettazione dell’opponente della non imputabilità del ritardo, per non essere la comunicazione ex art. 92 L.F. stata ricevuta né dalla stessa, né dalla precedente titolare del credito, Mediocredito Italiano s.p.a., avendo quest’ultima comunque avuto conoscenza della procedura fallimentare ben prima della scadenza del termine di cui all’art. 101 1 comma L.F.. Risultava, infatti, che Mediocredito Italiano s.p.a avev a propost o precedentemente domanda di insinuazione tardiva in data 19.2.2016 rigettata dal G.D. ;

Intesa San Paolo (divenuta titolare dei crediti in questione a seguito di operazione di scissione), aveva, a sua volta, proposto opposizione avverso il provvedimento del G.D., acquisendocosì consapevolezza della procedura concorsuale . Il giudice di primo grado ha, inoltre, ritenuto inverosimile che l’odierna ricorrente non avesse avuto conoscenza aliunde del fallimento della Linea Italia s.r.l. in liquidazione, deponendo in tal senso gli elementi indiziari del carattere professionale del creditore e l’ingente misura del credito in questione.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Penelope SPV s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Fallimento non ha svolto difese. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata. Il ricorrente ha formulato istanza di decisione, ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 101 u.c. L.F.., nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 101 comma 2° c.p.c. e dell’art. 24 Cost, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 111 Cost, omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 c.p.c.. per aver il Tribunale di Napoli Nord valutato come imputabile al ricorrente il ritardo nella presentazione dell’istanza di ammissione al passivo “ultratardiva” del Fallimento della LINEA ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE del credito vantato, nonostante quanto dedotto dal ricorrente in ordine al mancato inoltro della comunicazione ex art. 92 l.f.; in particolare afferma la ricorrente che nello specifico il credito oggetto del presente contenzioso era originariamente vantato da Mediocredito Italiano S.p.a., a seguito di un atto di scissione parziale veniva assegnato alla Intesa San Paolo S.p.a. e poi, a seguito di una operazione di cessione in blocco, veniva ceduto alla società ricorrente.

2. Con proposta di definizione anticipata del 23.4.2024 il Consigliere Delegato ha così osservato: “ Il motivo come formulato è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.1 c.p.c.. in quanto il ricorrente richiede una rivalutazione nel merito della vicenda, come noto inammissibile in sede di legittimità, in virtù del consolidato orientamento per il quale la valutazione in tema d’imputabilità nel ritardo nella presentazione di insinuazioni al passivo ultratardive è rimessa al sindacato del giudice di merito (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27590 del 02/12/2020;

Sez. 1, Sentenza n. 19017 del 2017; Sez. 1, Sentenza n. 20686 del 2013; Sez. 1, Sentenza n. 23975 del 24/11/2015); sul punto si rileva, altresì, la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Napoli Nord in quanto il ricorrente non ha fornito prova di essersi attivato in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 11000 del 2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19679 del 01/10/2015), cosi come ribadito anche recentemente da questa Corte che ha precisato i limiti dell’onere probatorio in capo al creditore ultratardivo, il quale è tenuto a dimostrare la non imputabilità del ritardo per la presenza di un fattore estraneo alla sua volontà, insuperabile con l’ordinaria diligenza (e usualmente ricondotto alle categorie del caso fortuito e della forza maggiore) tale da integrare un’impossibilità assoluta, non già relativa, né tantomeno una mera difficoltà, che abbia inciso sulla eziologia dell'evento, anche con riferimento alla sua diligente riattivazione (intesa come "immediatezza della reazione") al cessare della causa ostativa (Sez. 1, Ordinanza n. 6797 del 2023).

Da ultimo si osserva che l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022)”.

3. Questo Collegio non può che confermare e far proprie le argomentazioni e le conclusioni della proposta di definizione anticipata. Non vi è dubbio che la ricorrente, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge ed omesso esame di fatto decisivo ex art 360 comma nr. 1 c.p.c., abbia in sostanza svolto censure inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una non consentita diversa valutazione dei fatti rispetto a quella riservata al giudice di merito. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Non si liquidano le spese di lite, non essendosi la curatela costituita in giudizio 4.

Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., deve essere applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. (il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., invece, non si applica in ragione della mancata costituzione in giudizio della curatela) con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nella misura di cui in dispositivo. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Peraltro, se è pur vero che di una siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente ex art. 96 co. 4 cod. proc. al pagamento della somma di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore impor