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Ordinanza — n. 3944/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate ruling declaring a party's property donation void due to lack of statutory authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3944/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the political party against the Ancona Court of Appeal's decision to declare a property donation void. The appellate court found the donation invalid because the treasurer lacked the specific power to dispose of real estate as required by the party's statute, which reserves such authority for the National Directorate. The court upheld this ruling, noting that the apparent authority doctrine does not apply when the statutory rules are publicly registered and the donor was aware of them.

Regesto Legislator

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Art. 73 dello Statuto del Partito; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The court must reject an appeal when the lower court correctly declares a disposition act void due to lack of statutory authority, even if the donor acted with apparent authority, provided the relevant statutes were duly published.

Parole chiave

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lack of statutory authority void donation act apparent authority doctrine party statute compliance public registration of statutes appellate court decision property disposition power difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
a) con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
20718/2018; Cass.13024/2022), ai sensi dell’art.360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 8053/2014
Cass. 21152/2014
SU 8053/2014; Cass. 21152/2014, secondo cui ai fini del vizio motivazionale occorre la deduzione di omesso esame di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni; Cass.
Cass. 29883/2017
21152/2014, secondo cui ai fini del vizio motivazionale occorre la deduzione di omesso esame di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni; Cass. 29883/2017; Cass.
Cass. 20718/2018
29883/2017; Cass. 20718/2018; Cass.13024/2022), ai sensi dell’art.360 n.
Cass. 13024/2022
Condominium apportionment tables require majority vote unless they constitute a derogatory private agreement.
Sezioni Unite Civili sentenza 8 aprile 2002 n. 5035
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17514/2023 R.G. proposto da : AMAGLIANI RENZO, ASSOCIAZIONE L' ISOLA CHE NON C'È, AMAGLIANI MAURIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FROLDI LUCA (FRLLCU73A01E783X) , -ricorrente- contro FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRETTI BARBARA (FRRBBR67C63H501M) , -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 444/2023 depositata il 13/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 444/2023, pubblicata il 13/3/2023,ha riformato la decisione di primo grado, dell’agosto 2018, che aveva respinto la domanda del Partito della Rifondazione comunista - Sinistra Europea e della Federazione Provinciale di Ancona del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia /nullità dell’atto di donazione, a rogito Notaio Dor.

Biondi del 24/3/2015, di immobile di proprietà del Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Europea effettuato dal tesoriere all’epoca e legale rappresentante della Federazione provinciale del Partito, Amagliani Maurizio, nel confronti dell’associazione «L’isola che non c’è»., donazione deliberata il 30/9/2013 da un organo locale, il Comitato politico federale del partito. Le parti attrici avevano lamentato che l’Amagliani, tesoriere uscente, aveva disposto la donazione immobiliare in forza di una delibera autorizzatoria di un organo locale non competente a provvedere in tal senso, poiché l’art. 73 dello Statuto del Partito (vedasi il testo, riportato nel controricorso:

«5. Il patrimonio immobiliare del partito appartiene all’intera comunità di iscritti ed iscritte al partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale») prescriveva che unico ed esclusivo organo deputato alla deliberazione in merito all’alienazione del bene immobile era la Direzione Nazionale. Inoltre la donazione era stata disposta, in palese conflitto di interessi dell’Amagliani, a favore di un’associazione partecipata da quest’ultimo, che vi aveva interesse personali .

Il Tribunale aveva sostenuto che l’articolazione locale del Partito era dotata di propria autonomia negoziale e decisionale e che la delibera autorizzatoria emessa dall’organismo locale avrebbe dovuto essere impugnata, secondo quanto previsto dall’art.23 c.c., il che non era avvenuto. In particolare, i giudici d’appello, accogliendo la domanda attrice e dichiarando inopponibile nei confronti delle parti attrici l’atto di donazione, hanno sostenuto che il contratto di donazione non vincolava il rappresentato (Partito della Rifondazione Comunista), atteso che l’Amagliani aveva agito senza i necessari poteri (falsus procurator), in quanto, come riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. 7724/2000), « l'eccesso di potere rappresentativo dell'organo dell'associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l'esercizio di detto potere in base allo statuto dell'ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all'ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell'altro contraente».

L’inopponibilità al rappresentato (non la nullità) dell’atto compiuto dal falsus procurator prescinde dalla validità o meno della delibera assembleare autorizzativa (nella specie non previamente impugnata, ex cart.23 c.c., disposizione applicabile anche alle associazioni non riconosciute), aspetto questo invece valorizzato in primo grado, «perché non è la delibera che veicola la volontà dell’ente, ma la effettiva presenza di poteri di rappresentanza – conformemente allo Statuto - in capo a chi, rivestendo l’incarico nell’associazione, spende il suo nome».

E il giudice che dichiari la semplice inefficacia dell’atto non incorre nel vizio di ultrapetizione, ex art.112 c.p.c., ove la parte attrice, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator, posto che l’inefficacia costituisce un «minus» rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa (Cass. Sez. 2, n. 2860 del 07/02/2008) Avverso la suddetta pronuncia, Maurizio Amagliani, Renzo Amagliani, l’Associazione l’Isola che non c’è propongono ricorso per cassazione, notificato l’1/9/2023, affidato a due motivi, nei confronti del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea e Federazione Provinciale di ancona del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (che resistono con controricorso) .

I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti lamentano:

a) con il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c, l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla distinzione giuridica, patrimoniale e fiscale esistente tra le articolazioni centrali e periferiche di una struttura complessa come quella dei partiti politici con rilevanza nazionale e al fatto che anche le articolazioni locali o periferiche di un’associazione politica godono di piena e completa autonomia giuridica e patrimoniale e nella specie il bene era stato donato dalla Federazione provinciale del Partito, proprietaria del bene, sulla base di delibera assembleare;

b) con il secondo motivo, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1938 del codice civile rappresentanza senza potere, in quanto la situazione oggetto del presente procedimento rientra nell’ambito della c.d. rappresentanza apparente colposa e non in quello del cd. Falsus procurator , poiché il terzo acquirente (l’Associazione L’isola che non c’è) si era incolpevolmente affidato, in quanto per comprendere la mancanza di legittimazione dell’Amagliani avrebbe dovuto conoscere il contenuto della disposizione statutaria (art.73) e inoltre il Partito centrale non aveva impugnato la delibera della sua articolazione periferica, con condotta colpevole che determinava la cd rappresentanza apparente.

2. I controricorrenti eccepiscono l’improcedibilità del ricorso, notificato loro il 1°/9/2023, in quanto preceduto da un promo ricorso, notificato il 12/5/2023, mai depositato. L’eccezione non è fondata in quanto non si è consumato il potere di impugnazione, in difetto di previa declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione, mai depositata nei termini di legge e iscritta a ruolo. Rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, la seconda impugnazione è anche tempestiva. 3.La prima censura è inammissibile, in quanto involge una questione giuridica e non un fatto il cui esame sia stato omesso (Cass.

SU 8053/2014; Cass. 21152/2014, secondo cui ai fini del vizio motivazionale occorre la deduzione di omesso esame di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni; Cass. 29883/2017; Cass. 20718/2018; Cass.13024/2022), ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. e comunque non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello, nell’accogliere il primo e ultimo motivo di gravame, in punto di validità (rectius, inefficacia) dell’atto di donazione posto in essere dal legale rappresentante della Federazione provinciale del Partito, in quanto soggetto privo di potere dispositivo ai sensi dell’art.73 dello Statuto, ha ritenuto necessariamente che le federazioni provinciali non possono disporre dei beni immobili in quanto lo Statuto attribuisce solo all’organo Direzione Nazionale dell’associazione il potere di disporre dei beni immobili.Il tutto, a prescindere dalla validità o meno della delibera assembleare autorizzativa.

4. Il secondo motivo è infondato. Invero, la buona fede dell’acquirente è del tutto irrilevante, nel caso di specie. Infatti l’istituto non è applicabile quando la situazione che si pretende apparente sia in contrasto con situazioni giuridiche risultanti dalla pubblicità legale (Sezioni Unite Civili; sentenza 8 aprile 2002, n. 5035). Nel caso di specie, lo Statuto del partito era stato doverosamente pubblicato il giorno 28-10-2014 sul Supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 251 (come risulta dal deposito del medesimo Statuto nel giudizio di primo grado). L’Amagliani, legale rappresentante della donataria, era esso stesso iscritto al Partito donante ed era a conoscenza delle norme statutarie e quindi della qualità di falsus procurator del signor Maurizio Amagliani.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di c