Italian Court dismisses appeal against expulsion order, upholding first instance reasoning on family ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Sadeq Rachid against a Verona peace court ruling that denied his opposition to an expulsion decree. Rachid argued the lower court failed to properly evaluate his family ties and lack of residence, relying instead on generic statements. The court found the first instance judge's reasoning sufficient, as it correctly verified factual prerequisites for expulsion under Italian law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 comma 2 lett. c) TUI; Art. 15 comma 5 bis TUI; Art. 360 c.p.c.: The court must assess whether the first instance judgment's reasoning on family ties and expulsion grounds is logically coherent and sufficient to meet constitutional minimums, rejecting appeals based on apparent lack of motivation if the factual verification is clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4285/2024 R.G. proposto da : SADEQ RACHID, elettivamente domiciliato in VERONA VIA VALPANTENA 28, presso lo studio dell’avvocato VALLINI VACCARI RICCARDO (VLLRCR57B07D548K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Ministero degli Interni, -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE VERONA n. 6437/2023 depositata il 15/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con sentenza n. cronologico 1962/2023 del 2 7 / 1 1/202 3 emessa dal Giudice di Pace di Verona veniva rigettata l’opposizione proposta da Sadeq Rachid avverso il decreto prefettizio di espulsione.
Il primo giudice osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che, ai sensi dell’art. 19 coma 2° lettera c), non erano configurabili alcuna delle situazioni descritte dalla norma evidenziando che malgrado il ricorrente avesse dichiarato di convivere con il fratello addirittura dal 2018 non risultava alcun atto del Comune di Zimella che attestasse detta convivenza, né era seriamente apprezzabile la dichiarazione scritta allegata al ricorso di cui non era certa né la provenienza. Affermava poi che in ogni caso il Prefetto aveva decretato l’espulsione del cittadino straniero avendo rilevato che si era trattenuto nel territorio dello Stato avendo ripetutamente violato i precedenti decreti di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 15 comma 5 bis TUI.
Richiamava poi quanto chiarito da Cass. Civ. n. 3997/2014 secondo cui il potere espulsivo del Prefetto è caratterizzato dall’ automatismo (obbligatorio e a carattere vincolato) e sorge dalla mera constatazione di una situazione di irregolare presenza del cittadino straniero sul territorio sicché il provvedimento impugnato in questione, in quanto emesso in osservanza dell’art. 13 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs 286/1998, doveva ritenersi esente da vizi. Avverso tale sentenza Sadeq Rachid ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nei confronti del Ministero, il quale si è costituito solo formalmente.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con l’unico motivo si denuncia la mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile in relazione alla valutazione dei presupposti per l’accertamento del divieto di espulsione ex art. 19 TUI in favore del ricorrente (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). Si sostiene che la decisione qui impugnata non avrebbe valutato alcuno degli elementi forniti in narrativa ma si è fondata su considerazioni del tutto generiche. Si rileva che era stata depositata documentazione di ospitalità redatta dal fratello italiano in favore del ricorrente, nonché dichiarazione del fratello comprovante la convivenza, documento d’identità di quest’ultimo e certificato di stato di famiglia.
Si afferma che il fatto che il ricorrente non avesse la residenza nella casa del fratello non stava a significare che non vivesse lì, come documentato; invero, il ricorrente, aveva atteso il permesso di soggiorno per motivi familiari per oltre tre anni, durante i quali, in possesso unicamente della relativa ricevuta, non poteva procedere con l’iscrizione anagrafica. Il motivo è infondato. Giova ricordare che la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ravvisabile allorquando la motivazione risulti assolutamente inesistente sotto l'aspetto materiale e grafico o meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile, o ancora contraddistinta da affermazioni tra loro inconciliabili, e quindi tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr.Cass., Sez.
Un., 7/04/2014, n. 8053;Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). Ciò posto il giudice di pace relativamente al legame familiare ha fornito una adeguata motivazione procedendo alla verifica dei presupposti di fatto richiesti per l'applicazione della misura espulsiva. Le argomentazioni su cui il primo giudice ha fondato il suo convincimento, corrispondenti al motivo diopposizione proposto dal ricorrente, devono ritenersi sufficienti a soddisfare il minimo costituzionale necessario ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, per la cui sussistenza occorre che, pur nel rispetto del canone di sintesi, risultino chiaramente individuabili la fattispecie concreta presa in esame, così come ricostruita sulla base delle risultanze istruttorie, ed i principi giuridici posti a fondamento della decisione, in modo tale da consentire alla parte soccombente di far valere le proprie ragioni in sede d'impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contr