Cassation court remands case to new trial regarding Asl's power to review medical billing and ticket deductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for a new trial due to a conflict regarding the Appellate Court's authority to review administrative inspection reports. The Asl argued it could deduct non-remunerable services based on unchallenged inspection findings, while the healthcare provider contested this, claiming the Appellate Court erred by applying a non-contestation principle to facts not raised in the initial opposition. The court found the Appellate Court incorrectly applied the principle of non-contestation to administrative acts, violating the binding nature of inspection reports under relevant health laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2, 3, 5 Legge 2248/1865; Art. 8-octies D.Lgs. 502/1992: The appellate court cannot apply the principle of non-contestation to administrative inspection reports regarding medical billing, as such reports possess binding force and the reviewing court must respect the administrative discretion exercised by the health authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 8781del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (P.I. E COD. FISC. 01792410662), già Azienda unità sanitaria loca- le n. 1 di Avezzano – Sulmona, in persona del suo legale rappre- sentante pro tempore, Direttore Generale Dott. Roberto Testa, rap- presentata e difesa dall’Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B) il quale chiede di voler ricevere le comunica- zioni di Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettronica certifica- ta: roberto.colagrande @ pecordineavvocatilaquila.it ovvero al nu- mero di fax 06 8080731 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Liegi, n. 35/b (Telefax: 06 8080731), come da procura stesa in calce al ricorso rilasciata giusta Delibera- zione del medesimo D.G. n. 1899 del 2 novembre 2020.
Ricorrente contro Casa di Cura Di Lorenzo s.p.a.(P.I.: 09037401008), sedente in Avezzano (AQ), alla Via Vittorio Veneto, n. 37, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Lucia Di Lorenzo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Marchese (C.F.: MRC TMS 60M11 G482 B) e Giorgio Gi- gliotti (C.F.: GGL GRG 67L10 H501 P), i quali dichiarano di voler ri- cevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali ai nu- meri di telefax 085/4554209 e 0863/22055 e/o agli indirizzi di po- sta certificata avvtommasomarchese @ puntopec.it e avv.gigliotti @ cnfpec.it, in virtù di procura unita al controricorso.
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1211 depo- sitata il 15 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-La Casa di cura Di Lorenzo s.p.a., sulla base del contratto del 3 novembre 2010, otteneva un decreto ingiuntivo per euro 613.611,21 “oltre interessi” contro la Asl n° 1 Avezzano –Sulmona -L’Aquila per il saldo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell’anno 2010, ma se lo vedeva opporre dall’intimata, la quale eccepiva che dal credito dovesse essere detratto, oltre al tic- ket già incassato dalla struttura, anche euro 326.984,40 per pre- stazioni non remunerabili per le ragioni già indicate nel verbale del Nucleo operativo di controllo (NOC) non contestato da controparte.
L’Asl concludeva, comunque, per la revoca integrale del decreto monitorio. 2.-Il tribunale dell’Aquila revocava il decreto (ritenendo non dovuti gli interessi come ingiunti) e condannava l’Asl a pagare la somma capitale intimata di euro 613.611,21 oltre agli interessi exd.lgs. n° 231/2002. La sentenza veniva impugnata dall’Asl davanti alla Corte d’appello della stessa città, che tuttavia respingeva integralmente il grava- me. 3.- Per quello che nella presente sede ancora rileva, osservava il secondo giudice che nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l’intimata aveva contestato la sola somma di euro 326.984,40 (non dovuta a causa della non remunerabilità delle prestazioni, in ragione delle contestazioni del NOC), con la conse- guenza che il residuo di euro 286.626,81 (613.611,21 – 326.984,40) era incontroverso e, pertanto, dovuto, essendo nuove e tardive e, pertanto, inammissibili le eccezioni sollevate dall’Asl con atti successivi all’opposizione.
Delimitato l’oggetto del contendere al solo importo di euro 326.984,40, la Corte osservava che, contrariamente a quanto rite- nuto dalla Casa di cura, le clausole contrattuali permettevano all’Asl di svolgere i controlli sulla regolarità delle prestazioni anche oltre il termine convenzionale di centoventi giorni (come effettivamente avvenuto nella fattispecie), ma l’unica conseguenza di tale tardività era quella di rendere immediatamente esigibile il credito della Struttura per le prestazioni. Per contro, era sempre salva la possibilità per l’Asl di azionare suc- cessivamente, mediante recupero o compensazione su pagamenti futuri, i controcrediti restitutori per le prestazioni irregolari.
Nondimeno, anche l’importo di euro 326.984,40 (l’unico in conte- stazione) era del pari dovuto, poiché i rilievi del NOC, sindacabili nel merito dal giudice ordinario, erano infondati. Ne derivava il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese. 4.-Ricorre per cassazione l’Asl affidando l’impugnazione a due mo- tivi. Resiste la Casa di cura, che conclude per la reiezione del ricorso, assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 5.-Col primo motivo l’Asl censura la decisione sotto due profili. Il primo è rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. La ricorrente fa osservare che il primo giudice si era pronunciato sull’intero credito azionato dalla Casa di cura e che pertanto il tri- bunale aveva ritenuto implicitamente compreso nell’oggetto del processo anche il credito di euro 286.626,81.
Tale statuizione non era stata appellata dalla struttura privata, con la conseguenza che essa sarebbe passata in giudicato: nondimeno, la Corte l’avrebbe rilevata d’ufficio, erroneamente limitando il con- tendere al solo residuo importo di euro 326.984,40. Col secondo profilo – rubricato “ Nullità della sentenza per violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c. ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma VI, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” –l’Asl deduce di aver chiesto già nell’opposizione l’integrale revoca del decreto e che tale posizione difensiva era stata illustrata anche nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, n° 1, cod. proc. civ., senza che la controparte avesse mai eccepito l’estraneità all’oggetto del contendere del credito di euro 286.626,81.
Col secondo motivo– intitolato “ II.1 Violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli art. 3, 8 e 11 del contratto stipulato tra le parti in data 3 novembre 2010 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. II.2 Violazione e falsa applica- zione degli artt. 29 e 133, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-octies del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 229 del 1993 e, quindi, ulteriormente integrato dall’art. 8, comma 3, lett.
o) del D.Lgs. 254/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” –deduce che la Corte d’appello, dopo aver correttamente ritenuto che il potere di controllo da parte dall’Asl sulla regolarità delle prestazioni potesse essere esercitato senza alcun limite tem- porale, avrebbe altresì ritenuto – questa volta erroneamente – di poter essa stessa procedere all’esame meritale delle ragioni addot- te dal NOC nei relativi verbali a sostegno delle decurtazioni, ope- rando, di fatto, una disapplicazione al caso concreto degli esiti delle verifiche ispettive di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie e finendo col negare la vincolatività degli esiti delle verifi- che amministrative, pur espressamente discendente sia dalle clau- sole negoziali del contratto del 3 novembre 2010, sia dalla natura pubblicistica dei verbali ispettivi, cui andrebbe riconosciuta la natu- ra di atto amministrativo discrezionale. 6.-La causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa che le Se- zioni unite di questa Corte si pronuncino sulla questione posta con l’ordinanza interlocutoria del 28 giugno 2024, n° 17925, con la quale la terza sezione ha ravvisato un contrasto di indirizzi circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio la questio- ne pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impu- gnazione incidentale della parte vittoriosa.
Si legge infatti nella sentenza d’appello (pagina 2) che “il primo giudice ha circoscritto il perimetro del thema decidendum unica- mente al diritto della Casa di Cura Di Lorenzo spa al pagamento delle prestazioni eseguite in forza del contratto del novembre 2010 escludendo in tal modo la questione del ticket per motivazioni a cui si omette volutamente di far riferimento non avendo, nel prosie- guo, costituito motivo di gravame”. Dunque, il tribunale aveva ritenuto escluso dall’oggetto del conten- dere solo la questione del tickete, per converso, incluse tutte le al- tre questioni dibattute dalle parti, che comprendevano non solo la debenza di euro 326.984,40, ma anche quella di euro 286.626,81.
Per contro, la Corte d’appello –sul presupposto che la non remune- rabilità delle prestazioni relative al credito di euro 286.626,81 non sarebbe stata contestata nell’atto di opposizione a decreto ingiunti- vo e che, in definitiva, la controversia riguardava unicamente il re- siduo importo di euro 326.984,40, mentre per la restante parte (i citati euro 286.626,81) la pretesa creditoria doveva ritenersi fonda- ta –ha in sostanza ritenuto di applicare il principio di non contesta- zione, con la conseguenza che anche nella presente causa occorre stabilire se la statuizione del tribunale doveva essere censurata con un appello incidentale. p.q.m. la Co