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Ordinanza — n. 3874/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by BFF Bank inadmissible under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The bank argued that the lower court failed to examine specific documents and misapplied laws regarding payment and prescription, but the court found these claims lacked the required specificity. The decision ruled that the appellant failed to identify the violated legal norms and contrast them with the appellate judgment as mandated by Article 366.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are not sufficiently specific to identify the violated legal norm and demonstrate its conflict with the appellate judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds failure to cite statutes Article 360 Civil Procedure Article 366 Civil Procedure revoca del credito al consumo rimborso dell'assicurazione malattie soppressione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
5.− Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c..
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
art. 380-bis c.p
5.− Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità del ricorso.
art. 348 ter c.p
Quanto al primo ed al terzo mezzo è agevole rammentare che: -) nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.
art. 360 c.p
348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n.
articolo 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
(Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;
Cass. 5 settembre 2006, n. 19064
Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155
19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n.
Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949
Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BFF BANK S.P.A.,nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A., rappresentata e difesa da ll’ Avv. Michele Del Bene ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, via Linneo , 8 -ricorrente- Contro AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Colarizi e Manuela Sistied elettivamente domiciliata presso lostudio del primo in Roma Via G. Antonelli, 49 -controricorrente– Nonché AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE Oggetto: cessione del credito Factoring -intimata– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1911/2023pubblicata il 9 .6 .2023, notificata il 31 .8 .2023 .

Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’8.1.2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.− Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2295/ 20 21 ha parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Asur (Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche) contro BFF S.p.A. (Banca Farmafactoring S.p.A.), che aveva chiesto edottenuto il decreto per il pagamento di crediti, maturati in capo a fornitori dell’Azienda Sanitaria, di cui BFF si era resa cessionaria. 2.─ Il decreto ingiuntivo n. 15279/17, che recava condanna al pagamento di € 1.213.998,42 oltre interessi e spese, è stato, pertanto, revocato e l’opponente Asur è stata condannata a pagare la minor somma di € 66.833,58 oltre interessi e spese, così ricalcolata anche mediante l’ausilio di una CTU contabile disposta in fase istruttoria. 3.─ BFF Bank ha proposto gravame dinanzi la Corte di Appello di Milano che , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame.

In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto: che Asur a vesse provato i pagamenti da essa eccepiti e la banca non a vesse dimostrato che questi erano non liberatori; che a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’ingiunta, ritenuta fondata in primo grado, la controeccezione di interruzione della banca fosse carente in punto di allegazione e di prova. 4. ─BFF BANK s.p.a. ha proposto un ricorso per cassazione su tremotivi.Azienda Sanitaria Territoriale d i Ancona ha notificato controricorso. 5.− Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità del ricorso.

Con istanza del 29.4.2024 la ricorrent e ha chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio conferendo specifica procura alle liti. RAGIONI DELLA DECISIONE 6.─ La proposta ha il tenore che segue. «Il ricorso contiene i seguenti tre motivi. Con riferimento ai crediti ritenuti pagati dall’azienda alla società cedente Edison Energia S.p.a. con efficacia liberatoria nei confronti di BFF: violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c. o, comunque, in relazione all’art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia nonché un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che l’azienda abbia effettivamente pagato alla società cedente Edison Energia S.p.a. i crediti oggetto del giudizio e che tale pagamento sia stato effettuato anteriormente alla notifica dell’atto di cessione.

Con riferimento ai crediti ritenuti prescritti: −) secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c. per avere la Corte ritenuto che «l’appellante, con la generica contestazione svolta in appello, non specifica, come si è accennato, quali, fra i numerosi documenti prodotti, contengano la notifica della cessione dei singoli crediti oggetto dell’eccezione di prescrizione, nè specifica in quale data tale notifica sia intervenuta al fine di dimostrare che la prescrizione è stata interrotta” e che “la mancata indicazione specifica dei documenti riferiti ad ogni singola cessione rilevante (anche tenuto conto della progressiva riduzione della domanda nel corso del giudizio, che porta ad escludere dall’esame taluni crediti), unita alla mancata allegazione delle date di notifica delle cessioni, impedisce, quindi, di prendere in esame la doglianza e di ritenerla fondata»;

−) terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 116c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c. o, comunque, in relazione all’art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c. per avere la Corte omesso di esaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per la controversia nonché un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che BFF abbia interrotto il termine prescrizionale mediante la notifica degli atti di cessione dei crediti. Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto al primo ed al terzo mezzo è agevole rammentare che: -) nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528;

Cass. 27 settembre 2016, n. 19001; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 15 marzo 2022, n. 8320;Cass. 9 agosto 2022, n. 24508; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947); nel caso di specie la società ricorrente non si è neppure rappresentata detto onere; -) quanto alla denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., il motivo si infrange contro il principio, affermato tra le tantissime da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione:

i) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; ii) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c.

è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione; nel caso in esame la vicenda processuale non ha nulla a che vedere con i vizi suddetti; -) la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sededi legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;

Cass.5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass.2 dicembre 1993, n. 11949); nelcaso in esame non vi è la minima traccia del ribaltamento degli oneri probatori cui il principio si riferisce. In breve, le censure sono totalmente versata in fatto e dirette a ribaltare l’accertamento di merito operato con doppia conformealla luce del quale la Corte d’appello ha ritenuto che parte del credito azionato fosse stato pagato e altra parte del credito fosse prescritto. Il secondo mezzo non ha nulla a che vedere con una censura riconducibile all’articolo 360 c.p.c.

Anche a tralasciare la riduzione di «violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c.», norma che la Corte d’appello non potrebbe neppure in astratto aver violato, giacché non destinata a regolare il suo operato, ma a stabilire che il ricorso per cassazione può essere proposto per nullità della sentenza o del procedimento, non v’è che da ricordare il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerc a esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745). I requisiti predetti sono nel caso di specie totalmente carenti». 7. − I rilievi svolti nella nominata proposta meritano condivisione e non sono stati del resto specificamente contestati dalla ricorrente con memoria. 8.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Per essere stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nt e al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 10.000 nei confronti di parte controricorrente; condanna la ricorrenteal pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende; aisensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific