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Ordinanza — n. 3758/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares cessation of dispute due to parties' settlement and compensates litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3758/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the dispute following a negotiated settlement between the Ministry of the Interior and the bankrupt company Auto Lelli. The parties agreed to define the controversy and compensate each other's litigation expenses, thereby ending the subject matter of contention. Consequently, the court ruled that no further contribution unificato is required and formally recognized the termination of the legal conflict.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties conclude a settlement defining the controversy and agreeing on cost compensation, the court declares the cessation of the subject matter of contention without requiring additional fees.

Parole chiave

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cessation of dispute negotiated settlement compensation of costs contribution unificato bankruptcy proceedings litigation expenses transazione giudiziale risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23175/2015
Cass., 10140/2020
Cass., 2018/19071
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17057/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO AUTO LELLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 280, presso lo studio dell’avvocato MARMO VALERIO (MRMVLR71P04H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GIBELLIERI WALTER (GBLWTR60M07A462N) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ASCOLI PICENO n. 802/2019depositata il 25/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che il Ministero dell’Interno, con nota del 10.1.2025, ha dato atto:

a) che le parti hanno concluso una transazione, allegata alla nota, al fine di definire la controversia, concordando la compensazione delle spese di lite;

b) che l’intervenuto accordo negoziale ha determinato la cessazione della materia del contendere. Il Ministero ha, pertanto, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate. Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 23175/ 2015, 10140/ 2020 e 2018/19071).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere , compensa tra le parti