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Ordinanza — n. 3755/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a non-decisive interim management authorization in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3755/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the contested tribunal order was merely an interim management authorization lacking decisive character. The appellant, a strategic creditor, argued the order infringed upon their rights by excluding them from a payment authorization, while the respondent maintained the act was purely gestorial. The court held that such authorizations do not create subjective rights or final judgments, reserving merit review exclusively for the bankruptcy trustee through internal claims.

Regesto Legislator

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Art. 182-quinquies l. fall.; Art. 111 Cost.: Interim management authorization orders in bankruptcy proceedings lack the decisive and definitive character required for cassation appeal, as they do not determine subjective rights or establish res judicata.

Parole chiave

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bankruptcy management authorization interim procedural act subjective right requirement cassation admissibility strategic creditor status res judicata absence merit review limitation difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 182-quinquies l. fall.
dei Fratelli di Fede nei confronti della Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa in c.p., nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, avverso il provvedimento del Tribunale di Ravenna, con il quale era stato autorizzato ex art. 182 quinques l.fall.
Art. 111 Cost.
Il ricorso èinfatti inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111 C ost.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002
art. 111 Cost
Sul punto, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità , non risulta ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17835/2019
Cass. n. 2145/2000
Sez. 6-1, Ordinanza n. 5447 del 25/02/2019
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4704/2020 r.g.proposto da: I.C.E.A. s.r.l. dei Fratelli di Fede, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoUmberto Ilardo. -ricorrente- contro Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Longo e Fabrizio Corsini. - c ontroricorrente – nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI – DIREZIONE GENE - RALE T.P.L.

– GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA DI CATANIA, in persona del suo l.r.p.t. - intimato- avverso il decretodella Corte di appello di Bologna , depositat o in data 12 - 18 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1. Con il provvedimento impugnat o la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da I.C.E.A. s.r.l. dei Fratelli di Fede nei confronti della Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa in c.p., nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, avverso il provvedimento del Tribunale di Ravenna, con il quale era stato autorizzato ex art. 182 quinques l.fall. il pagamento di crediti anteriori relativi a fornitori e subappaltatori strategici indicati da CMC Ravenna in c.p. per euro 3.657.472,62, relativi a contratti pubblici di appalto stipulati con il Ministero il 21.10.2014 per due lotti di costruzione della ferrovia circumetnea. 2.Il Tribunale ha ritenuto tuttavia inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall., perché: (i) nel caso concreto il provvedimento non era stato emesso in pregiudizio diretto di qualche diritto o interesse della parte reclamante, la cui posizione non era stataconsiderata né dalla debitrice né dal tribunale; (ii) in ogni caso, difettava l’oggetto del reclamo, non essendovi alcuna statuizione che potesse intendersi impugnata, non avendo il t ribunale preso in considerazione posizioni di creditori diversi rispetto a coloro per i quali aveva concesso l’autorizzazione; (iii) neanche il diniego di pagamento da parte della stazione appaltante rendeva ammissibile il reclamo, sol se si considerava che l’art. 118, 3 comma bis, d.lgs. n. 163/2006 permetteva alla p.a. committente di provvedere al pagamento diretto solo in presenza delle “determinazioni del tribunale competente”, qui nel caso in esame assolutamente mancanti; (iv) non ricorreva pertanto un provvediment o espresso di segno sfavorevole , come tale reclamabile ex art. 26 l. fall. 3.Il decreto, pubblicato il 18.7.2018 , è stat o impugnat o da I.C.E.A. s.r.l. dei Fratelli di Fede con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna Società Cooperativa ha resistito con controricorso.

Il Ministero, intimato, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Ante omnia, occorre interrogarsi sull’ammissibilità nel caso di specie del ricorso straordinario per cassazione presentato dalla società ricorrente. Al quesito occorre fornire risposta negativa. Il ricorso èinfatti inammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 111 C ost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività. Invero, possono essere oggetto di ricorso in Cassazione le sole “sentenze” nonché, ai sensi dell’art. 111, 7 c.

Cost., per violazione di legge, anche i provvedimenti di diversa natura, che tuttavia devono avere carattere decisorio e definitivo, oltre che incidere su diritti soggettivi (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 17835 del 03/07/2019). Caratteristiche, queste ultime, che mancano, con tutta evidenza,nel decreto della Corte d’Appello impugnato, che hain realtà confermato il provvedimento del Tribunale di Ravenna con il quale erastata autorizzata CMC in concordato preventivo a pagare creditori anteriori “strategici”, ai sensi del quinto comma dell’art. 182-quinquies l. fall., provvedimento quest’ultimo avente natura prettamente gestoria ed interinale nel corso della procedura concordataria.

Sul punto, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità , non risulta ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. , ogniqualvolta i provvedimenti reclamati riguardino atti meramente autorizzativi od esecutivi della procedura, posto che l’impugnazione è esperibile solo nei casi in cui sia configurabile una decisione incidente su un diritto soggettivo, con efficacia di giudicato(Cass. n. 17835 /2019, cit. supra ; v. anche: Cass. n. 2145 /2000 ; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5447del 25/02/2019 ).

Va sottolineato che non è certamente ravvisabile alcun diritto soggettivo di ICEA e tanto meno – di conseguenza – un diritto soggettivo inciso dal provvedimento qui impugnato. Del pari, nessun diritto soggettivo è stato leso dal decreto autorizzativo reso dal Tribunale di Ravenna, dolendosi ICEA – unicamente – di non essere stata “ ricompresa ” tra i creditori strategici, in sede di presentazione della istanza di CMC finalizzata al pagamento,ai sensi del quinto comma dell’art.182-quinquies, l. fall. Istanza rispetto alla quale il Tribunale poteva solo concedereo negare l’autorizzazione, senza alcun potere integrativo dei soggetti beneficiari, dolendosipertanto ICEA di una pretesa sua pretermissione rispetto alla iniziativa gestoria di CMC oggetto della richiesta autorizzazione.

In conclusione, va dunque evidenziato che il provvedimento autorizzatorio sopra descritto non assume carattere decisorio, perché non è previsto, in questo caso, un diritto d i un soggetto terzo di determinare le decisioni gestionali degli organi della procedura; e non possiede neppure carattere definitivo, poiché la corrispondente scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione medio temporedi incompatibili diritti di terzi. Ne segue che al fallito compete solo la facoltà di ottenere, attraverso eventuali reclami, un riesame di merito delle scelte gestionali.

Ne consegue che il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile in quanto proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile avanti aquesta Suprema Corte. 2.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,