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Ordinanza — n. 3685/2025 — snciv Generato dall'IA

Court holds financial limit violation does not nullify mortgage loan contract, allowing appeal against lower court's nullity ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3685/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's decision that declared a mortgage loan contract null due to exceeding the 80% financial limit. While the lower court ruled the contract void because the limit was breached, the Supreme Court determined this regulatory threshold is merely specific rather than essential to the contract's validity. Consequently, the Court quashed the nullity ruling and remanded the case for a new trial to determine the appropriate legal consequences of the breach.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 2, TUB; Art. 1418, comma 1, c.c.: The financial limit established by the Banking Code for mortgage loans is a prudential specification rather than an essential element of the contract; its violation does not render the agreement null and void.

Parole chiave

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mortgage loan contract financial limit violation contractual nullity prudential regulation essential contract terms insufficienza del pegno spossessamento conseguente al fallimento fallimento personale

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 2, TUB
Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 secondo comma T.U.B., fissato nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o delle opere da eseguirsi negli stessi (delibera C.I.C.R.
Art. 1418, comma 1, c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, contestando che il mancato rispetto del limite di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art.
art. 1424 c.c
art. 1418 cod. civ
e dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art.
art. 1418 c.c
3 c.p.c.”, contestando che il mancato rispetto del limite di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art. 1418 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 33719 del 2022
Cass. n. 6907 del 2023
33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass.
Cass. n. 7949 del 2023
6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023).
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5615-2022proposto da: PENELOPE SPV S.R.L. , e per essa INTRUM ITALY S.P.A. (già Tersia s .p.a.) , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e dife s a dapprima da ll ’ Avvocat o GIANCARLO MEREU per procura in calce al ricorsoe poi dall’AvvocatoMAURO PILIA (PLIMRA65S19E441U) per procura allegata all ’ atto di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro FALLIMENTO LAMPIS GIUSEPPE E COLLU LUANA ROBERTA, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall ’ Avvocato GIAMPIERO TRONCI(TRNGPR55S26I452V) per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI CAGLIARI, depositato il 20/1/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/6/2024;Ric. 2022n. 5615 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 RILEVATO CHE 1.1.

Intesa Sanpaolo s.p.a.chiese l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di Giuseppe Lampis e di Luana Roberta Collu del credito di €. 353.766,12 , preteso , con collocazione ipotecaria,in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con i falliti in data 27/3/2008. 1.2. Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo il contratto nullo per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 secondo comma T.U.B., fissato nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o delle opere da eseguirsi negli stessi (delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995). 1.3.

L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla cessionaria del credito, Penelope SPV s.r.l., contro il provvedimento del G.D. è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Cagliari che, disposta una ctu per accertare il valore cauzionale dell’immobile ipotecato alla data di stipulazione del contratto, con decreto del 20.1.2022, ha ammesso allo stato passivo, al chirografoe a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponentedi €. 257.833,59 oltre interessi al tasso legale dall’erogazione alla data di fallimento. 1.4.

Il tribunale, in particolare, ha ribadito che il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB - determinato dal CICR nella misura dell’80% del valore cauzionale dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria- è espressione di un interesse di ordine pubblico economico che incide su un elemento essenziale della fattispecie negoziale del mutuo fondiario, la cui violazione comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1°, c.c. (c.d. “nullità virtuale”); quindi , aderendo integralmente alle conclusioni del ctu, ha accertato c he nella specie detto limite , che andava fissato in € 212.000 ( pari all’80% del valore cauzionale Ric. 2022n. 5615 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 dell’immobile, a sua volta corrispondente all’83% del suo valore di mercato), era stato ampiamente superato e ha pertanto dichiarato nullo il contratto dedotto in giudizio, escludendo, altresì, che ricorressero i presupposti per poterlo convertire in un contratto di mutuo ipotecario ordinario, ai sensi dell’art. 1424 c.c., o di poterne dichiarare la nullità solo parziale. 1.5.

Penelope SPV s.r.l., rappresentata in giudizio da Intrum Italy s.p.a., con ricorso notificato il 18 / 2 /202 2 , ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione del decreto. 1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Stante il principio della ragione più liquida, va preliminarmente esaminato ed accolto il secondo motivo del ricorso, col quale la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 38, co. 2, del T.u.b. e dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, contestando che il mancato rispetto del limite di finanziabilità comporti la nullità del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell’art. 1418 c.c.. 2.2.

In tema di mutuo fondiario, infatti, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al Ric. 2022n. 5615 - Sez. 1 - CC del 25 giugno 20 2 4 pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass.

SU n. 33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023). 2.3. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 2.4. Restano assorbiti gli altri tre motivi delricorso, con i quali Penelope SPV:

i) deduce che il giudice del merito, nell’aderire alle conclusioni del c.t.u., a suo avviso del tutto inattendibili, sarebbe incorso in un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova (primo motivo); ii) lamenta il rigetto della domanda di conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario (terzo motivo); contesta che la prelazione ipotecaria non potesse essere riconosciuta per la parte del credito non eccedente il limite di finanziabilità (quarto motivo).

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Cagliari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziod