Cassation court dismisses appeal after client renounces lawsuit, ruling on contract good faith and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the client's formal renunciation of the lawsuit. Although the client argued that the postal bond issuer violated good faith obligations regarding interest rate changes, the court noted the procedural withdrawal. Consequently, the appeal was dismissed, and the client was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: Upon a party's renunciation of the cassation appeal, the proceedings are declared extinct, and the appeal is dismissed without a substantive ruling on the alleged violation of good faith obligations.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BONACCORSI ROSALBA , rappresentata e difesa dall’Avv. Marisa Franca Costelli pec: marisa.costelli@milano.pecavvocati.it del Foro di Milano -ricorrente- Contro POSTE ITALIANE S.P.A.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Andrea Zoppinie Stefano Astorri del Foro di Roma ed elettivamen te domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Alessandro Torlonia, 33 -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescian.564/2023 pubblicata il 29.3.2023, non notificata.
Oggetto: Buoni postali fruttiferi Udita la relazione svolta nella Camera di consigliodell’8.1.2025 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.− Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2021 Rosalba Bonaccorsi conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., chiedendo al Tribunale di Bergamo di condannare la predetta società a corrisponderle –a fronte della già ricevuta somma di € 221.544,08 –l’ulteriore importo di € 166.651,52, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in quanto contitolare di otto Buoni Fruttiferi Postali “serie P- Q/P” di £5.000.000 ciascuno emessi successivamente al 13.6.1986; subordinatamente formulava domanda risarcitoria, volta al ristoro del danno subito dalla medesima a causa della condotta di Poste Italiane s.p.a.nel collocamento dei predetti titoli, in violazione degli artt.1337 e 1375 c.c. 2.─ Con sentenza n 852/2022 del 7. 4.2022, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda promossa da Rosalba Bonaccorsi, condannandola alla refusione delle spese di lite in favore di Poste Italiane spa, in misura pari a € 9.415,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. 3.─Bonaccorsi Rosalba proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia.
LaCorte adita , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello parzialmente , limitatamente alla sola compensazioneper intero delle spese del primo e del secondo grado. 4. ─Bonaccorsi Rosalba ha proposto un ricorso per cassazione basato su diun motiv o . Poste italiane s.p.a.ha presentato controricorso ed anche memoria . 5.− Il Consigliere delegato haproposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza del 19.4.2024 la ricorrente ha chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio, conferendo specifica procura alle liti.
In data 17.12.2024 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art.390 c.p.c., di voler rinunciare, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 21711/2023 R.G., chiede ndo la statuizione sulla compensazione totale delle spese di lite del presente grado di giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. ─ La ricorrent e deduc e v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. (ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, 2 co n. 4 c.p.c. (ai sensi art. 360 n. 4 c.p.c.).
La sentenza viene censurata esclusivamente nella parte in cui non ha riconosciuto il danno subito dall’attuale esponente per effetto della condotta decettiva realizzata in sede di formazione del contratto dalla s.p.a. Poste . L a ricorrente non aveva affatto a ssunto una violazione degli obblighi informativi riguardo alla modifica dei tassi come, per contro, ha dichiaratola Corte bresciana. La ricorrente aveva assunto, invece, la positiva violazione del principio di onestà e chiarezza informativa, come attributo costitutivo del canone di buona fede oggettiva.
La fonte causativa del danno èla condotta assunta dal collocatore in sede di formazione del contratto che ha ingenerato nella signora Bonaccorsi la legittima aspettativa di ricevere, al termine dell’investimento, la complessiva somma richiesta con l’azione giudiziaria. La rilevanza dell’affidamento era stata creatadalle risultanze cartolari del buono postale fruttifero ed il comportamento era stato lesivo dell’obbligo di buona fede nella fase di formazione del contratto che implica, necessariamente, l’esistenza di onestà e correttezza informativa: ciò, in specie, in punto di chiarezza e univocità del dato trasmesso al destinatario (qui consumatore). 7.− Stante l’attuata rinuncia al ricorso, il processova dichiarato estinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.