Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders full cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal, which the defendant accepted. The plaintiff sought market-value compensation for a maritime concession, but the appellate court had previously rejected the claim. Although the withdrawal generally extinguishes the process, the court exercised discretion to order full cost compensation between the parties due to the case's complexity and recent constitutional court rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and imposes liability for litigation costs on the withdrawing party, unless the court exercises discretion to order cost compensation between parties based on specific circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 24527/2020 promosso da Gallucci Sergio, in qualità di erede di Galli Wanda, rappresentato e difes o dall’avv. Luca Fontana ( PEC: lucafontana@ ordineavvocatiroma.org) , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Palazzo Valadier, piazza del Popolo 18, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. Enrico Maggiore ( PEC: enrico.maggiore @pec.comune.roma.it) , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo negli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato (PEC : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;controricorrente avverso la sentenza n. 7750/2019della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 07/11/2008, Galli Wanda ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Comune di Roma (ora Roma Capitale) e l’Agenzia del Demanio, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittim ità della pretesa avanzata nei suoi confronti a titolo di indennizzo,calcolato sui valori di mercato,ai sensi dell’art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, per la concessione demaniale marittima relativa a un cottage ad uso di residenza estiva. Si è costituito in giudizio il solo Comune, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, ha accolto la domanda, dichiarando non dovuto l’indennizzo in base ai valori di mercato. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Roma Capitale. Costituitosi Gallucci Sergio, in qualità di erede di Galli Wanda, nella contumacia dell’Agenzia del Demanio, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazionee ha respinto la domanda formulata in primo grado da Galli Wanda. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Gallucci Sergio, affidato a quattro motivi di impugnazione.
Si sono difesi con controricorso entrambi gli intimati. Con atto depositato il 01/08/2024, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, espressamente accettata daRoma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente rilevare che , in data 0 1 /0 8 /202 4 , il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.Roma Capitale ha accettato espressamente la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’Agenzia del Demanio non ha fatto pervenire alcuna accettazione. 2.Com’è noto, la rinuncia al ricorso per cassazione determinal'estinzione del processo anche in assenza di accettazionee, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020;
Cass., Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). 3.Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020).
3. Tenuto conto della complessità della materia del contendere e dell’incidenza sulla stessa della sentenza n. 70 del 23/04/2024 della Corte costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di litetra tutte le parti. 4.La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio del