Cassation court dismisses late bankruptcy claim due to prior judgment on same cause of action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Rubino's appeal against the Foggia bankruptcy court's refusal to admit his late claim for wrongful dismissal damages. Rubino argued that a new judgment declaring the dismissal illegal created a fresh title for his claim, whereas the bankruptcy court found the claim was already barred by a prior end-of-bankruptcy judgment. The court held that the late claim was merely a conditional version of the earlier timely claim, which had been definitively rejected without opposition, thereby establishing res judicata that precluded re-litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, 98, 113 bis l. fall.; Art. 2909 cod. civ.: A late claim for damages based on the same cause of action and quantum as a previously rejected timely claim is barred by the end-of-bankruptcy judgment (giudicato endofallimentare) if the creditor was aware of the conditionality at the time of the initial filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31426/2020 R.G. proposto da: RUBINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Taronna(TRNRFL63H09C514R) per procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro FALLIMENTO ITALTECNO s.r.l. in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio I adarola (DRLCLD69E20D643Y) per procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 124/2014, depositato il 12/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere ROBERTO AMATORE.
RILEVATO CHE 1. I l Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Antonio Rubinocontro il rigetto da parte del G.D. al Fallimento Italtecno s.r.l. della sua domanda tardiva di ammissione allo stato passivo del credito,di euro 175.000, vantato in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita e preteso a titolo di risarcimento dei dannida licenziamento illegittimo. Il tribunale ha rilevato che la domanda di ammissione del credito risarcitorio era stata già proposta in sede tempestiva e che il g.d. l’aveva respinta col decreto di esecutività dello stato passivo del 21.7.2015, contro il quale Rubino non aveva proposto opposizione, con la conseguenza che la statuizione di rigetto era coperta dal giudicato endofallimentare. 2.Il decreto, pubblicato il 12.11.2020 , è stat o impugnat o da Antonio Rubino con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento Italtecno s.r.l. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo e unico motivo , che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 96, 98 e 113 bis l. fall., il ricorrente contesta che si fosse formato un giudicato endofallimentare sul rigetto della precedente domanda di ammissione al passivo del credito risarcitorio, in quanto la nuova domanda, avanzata ai sensi dell’art. 101 l.fall., pur avendo contenuto identico a quella tempestiva in ordine al quantum richiesto, si fondava su un elemento del tutto nuovo, costituito dalla “declaratoria di illegittimità del licenziamento” pronunciata dalla Corte di appello di Bari con sentenza emessa nel contraddittorio della curatela fallimentare, e divenuta definitiva in data 19.12.2016: secondo il ricorrente il credito azionato in via tardiva sarebbe dunque sorto nella pendenza della procedura fallimentare, con la conseguenza che, nell’emettere il decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, il giudice delegato non av rebbe compiuto alcun accertamento negativo, ma si sarebbe limitato , del tutto correttamente , a rigettare l a domanda per il fatto, non contestabile, della mancanza, all’epoca, del titolo necessario all’ammissione. 1.1 Il motivo è infondato.
Come emerge dalla narrativa del ricorso, la domanda di ammissione del credito risarcitorio proposta in via tardiva, oltre ad avere petitum identico a quella tempestiva, si fondava sulla medesima causa petendi (illegittimità del licenziamento). Erra dunque Rubino nel ritenere che il credito fosse sorto solo in seguito alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato in via definitiva la sussistenza di detta causa petendi: si trattava, piuttosto, di un credito subordinato nell’an al l’ accertamento in questione , e di ciò appariva pienamente consapevole lo stesso ricorrente che , con la domanda avanzata in via tempestiva, neaveva correttamente richiesto l’ammissione con riserva(si ignora se ai sensi del n. 1 o del n. 3 del 1° comma dell’art. 96 l. fall.) , in attesa della pronuncia della corte d’appello in ordine alla dedotta illegittimità del licenziamento.
Non v’è dubbio, quindi, che sulla prima statuizione di rigetto, non opposta da Rubino, si fosse formato il giudicato endofallimentare, con conseguente preclusione alla riproposizionedella domanda. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300 per compensi e in euro 200,00 per esborsi , oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1 b