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Ordinanza — n. 3445/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because a notarial declaration of fact is insufficient to prove heir status in civil litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3445/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove his status as heir to the deceased patent holder. While the appellant submitted a notarial declaration of fact regarding a share transfer, the opposing party successfully argued that this document does not establish the specific familial relationship or degree of kinship required for inheritance. The court ruled that such a declaration is only valid for administrative purposes and lacks the specificity needed to prove heirship in civil proceedings, necessitating additional genealogical evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 46, 47 d.P.R. n. 445/2000: A notarial declaration of fact regarding a share transfer is not an adequate proof of heir status in civil litigation and must be supplemented by specific genealogical evidence to establish the requisite familial relationship.

Parole chiave

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heir status proof notarial declaration of fact inheritance civil litigation legitimacy to act family relationship evidence brevetto d'invenzione revoca del brevetto titolare del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 46, 47 d.P.R. n. 445/2000
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22783/2023R.G. proposto da Pepe Giuliano, rappresentato e difesodall'avv. Sofia Pasquino -ricorrente - contro Octo Telematics s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv. Fabrizio Jacobacci e Claudia Scapicchio -controricorrente - ALD Automotive Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Gamba e Anna Chiozza -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5 437 /20 2 3 , depositata il 1° agosto 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 gennaio 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:brevetto - legittimazione ad agire RILEVATO CHE: -Giuliano Pepe, in proprio e quale erede di Mauro Pepe, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositata il 1 ° agosto 202 3 , di reiezione dell’appello avanzato da quest’ultimo per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento delle domande formulate dall’attrice Octo Telematics s.r.l. e dalla terza intervenuta volontariamente ALD Automotive Italia s.r.l., aveva: dichiarato la nullità del brevetto italiano 0001417249 (IT ‘249), di titolarità del predetto Mauro Pepe; respinto le domande di inibitoria e di risarcimento dei danni proposte da quest’ultimo nei confronti della Octo Telematics Italia s.r.l.; accertata la responsabilità di Mauro Pepe per atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 2 e 3 cod. civ., con conseguente pronuncia inibitoria; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la nullità del brevetto era stata pronunciata per mancanza dei requisiti dell’altezza inventiva delle caratteristiche non precedentemente divulgate e nella insufficientedescrizione della rivendicazione 8 e che la responsabilità per atti di concorrenza sleale era stata accertata in relazione all’«invio di diffide presumibilmente infondate alla Octo Telematics Italia s .r.l., alla ALD Automotive Italia s.r.l. e ai loroclienti»; -il giudice di appello ha disatteso il gravame articolato da Mauro Pepe, confermando integralmente la decisione di prime cure; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resistono, con distinti controricorsi, sia la Octo Telematics Italia s.p.a. (già Octo Telematics Italia s.r.l.), sia la ALD Automotive Italia s.r.l.; - queste ultime depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione attiva del ricorrente, eccepita dalla Octo Telematics Italia s.p.a. e, comunque, rilevabile d’ufficio;-il ricorrente allega di impugnare la sentenza di appello, resa tra Mauro Pepe, quale parte appellante, e la Octo Telematics Italia s.r.l.e la ALD Automotive Italia s.r.l., quali parte appellate, «in proprio e nella qualità dierede del sig. PEPE MAURO»; - sotto il primo profilo, si osserva che l a legittimazione al ricorso per cassazione – e all'impugnazione in genere, fatta eccezione per l'opposizione di terzo – spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito solo a chi ha partecipato al processo (cfr.

Cass. 18 dicembre 2024, n. 22135; Cass. 11 settembre 2015, n. 17974); -da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ricorrente in proprio; - quanto alla qualità spesa di erede del sig. Mauro Pepe, parte del giudizio di appello e titolare del brevetto dichiarato nullo, il ricorrente si limita a depositare in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa con riferimento al trasferimento di quote di una società a responsabilità limitata (la Quickly Bargain s.r.l.) per successione a causa di morte; -la controricorrente Octo Telematics Italia s.p.a. contesta l’idoneità di tale documento a provare la qualità di erede , evidenzia ndo che la dichiarazione ivi contenuta è resa con riferimento esclusivo al trasferimento di quote sociali e che il ricorrente non dà conto, attraverso le opportune certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela, nonché della assenza di altri eredi; - si osserva, sul punto, che c olui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, proponga impugnazione deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima e, a tal riguardo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta(cfr.

Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065); -orbene, ritiene questo Collegio che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal ricorrente non sia idonea a provare la vantata qualità di erede del ricorrente, utile per la proposizione della impugnazione in esame, avuto riguardo, da un lato, alla specificità della contestazione della Octo Telematics Italia s.p.a. e, dall’altro, alla genericità del contenuto della dichiarazione, resa, peraltro, per fini specifici diversi da quelli attinenti alla gestione dei diritti interessati dal presente giudizio; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma