Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late incidental appeal and material error correction procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal ineffective due to procedural delays and jurisdictional issues. The appellant argued the lower court failed to correct a material error in the judgment's amount, while the respondent contended the error was immaterial and the appeal was untimely. The court ruled that material errors must be corrected by the original judge even after a cassation appeal is filed, rendering the current appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 c.p.c.; Art. 287 et seq. c.p.c.: The Court of Cassation cannot correct material errors in a judgment of the court of first instance; such corrections must be requested from the original judge, and an incidental appeal filed after the cassation appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37046/2019 R.G. proposto da : SAN MARINO TOURSERVICE s.p.a.,elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato MARIACRISTINA ANGELUCCI (NGLMCR85R51H501R) rappresentata e difes a dall'avvocato ALESSANDRO RINALDI (RNLLSN61T11A747A) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI (CPRGPP62B11A662S) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ASSUMMA (SSMMRA61S50H224V) -controricorrente ricorrente incidentale- avverso sentenza d ella Corte d'appello di Roma n. 3638/2019 depositata il 31.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 7.4.2011 la San Marino Tourservice s.p.a. ha convenuto in giudizio l’INPDAP dinanzi al Tribunale di Roma con riferimento a vari contratti per l’affidamento e la fornitura di servizi di viaggio «tutto compreso» in favore di figli e orfani di iscritti e di dipendenti dell’Istituto per la stagione estiva 2010. La San Marino ha contestato l’illegittima applicazione di penali da parte dell’INPDAP, ha sostenuto l’insussistenza degli inadempimenti dedotti ex adversoe il regolare svolgimento dei servizi contrattuali da parte sua, e ha lamentato l’inadempimento di INPDAP consistito nel non dar corso al quarto turno del contratto n.4 (Spagna), chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti.
Ha resistito in giudizio l’INPDAP, chiedendo il rigetto delle avversarie domande. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2.12.2014, con riferimento ai contratti n.3 (Francia) e 4 (Spagna) ha ravvisato un inadempimento della San Marino, a causa dell’intempestivo cambiamento della struttura destinata ad ospitare i ragazzi, ma, dando atto dell’efficace intervento dell’appaltatrice con l’allestimento di una sistemazione sostitutiva, ha ridotto l’importo della penale dal 10% al 5%. Quanto al quarto turno del contratto n.4 (Spagna) il Tribunale ha condannato l’Istituto al pagamento di € 140.230,00 a titolo di residuo corrispettivo ai sensi dell’art.8 del contratto.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l’INPS, successore ex lege di INPDAP, a cui ha resistito l’appellata San Marino proponendo appello incidentale. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31.5.2019 ha accolto parzialmente il gravame principale, rigettato l’appello incidentale. Secondo la Corte territoriale, la riduzione delle penali era stata correttamente disposta; nulla doveva invece l’INPS sulla base dell’art.8, comma 3, del contratto, che agganciava il corrispettivo al numero dei ragazzi effettivamente presenti nelle strutture; l’appello incidentale andava respinto, perché gli inadempimenti erano accertati e non rilevava la loro imputabilità ai fornitori scelti da San Marino, mentre l’equivalenza dei servizi forniti era del tutto opinabile. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 9.12.2019 ha proposto ricorso per cassazione la San Marino svolgendo un motivo.
L’ INPS ha proposto controricorso e ricorso incidentale notificato il 17.1.2020, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, in subordine con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con controricorso notificato il 25.2.2020 San Marino ha resistito al ricorso incidentale avversario. La parte controricorrente ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Con il motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per contrasto tra la parte motivazionale e il dispositivo della sentenza. 4.1.
La Corte capitolina, infatti, in motivazione ha rigettato il primo motivo di appello dell’INPS circa la riduzione delle penali disposta dal Tribunale, ritenuta corretta e condivisibile; tuttavia nel dispositivo non si è limitata a trarre le conseguenze dell’accoglimento del secondo motivo di appello dell’INPS con l’eliminazione della condanna al pagamento della somma di € 140.230,00 per il mancato espletamento del quarto e ultimo turno dei soggiorni in Spagna (contratto n.4) ma ha totalmente annullato la condanna al pagamento di € 219.445,25 oltre accessori, disposta dal Tribunale, così eliminando anche la condanna restitutoria per complessivi € 79.215,25, collegata alla maggior misura delle penali ridotte al 5%.
Ciò determina – secondo la ricorrente - la totale inconciliabilità delle affermazioni contrastanti e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Le due statuizioni sono assolutamente inconciliabili e si elidono a vicenda: o è infondato un motivo di appello e l’appello sul punto va respinto e va confermata la decisione di primo grado; oppure la statuizione di primo grado può essere riformata in parte qua solo se il motivo è fondato. 4.2.Il motivo che denuncia la nullità della sentenza per contrasto insanabile di dispositivo e motivazione appare inammissibile.
Il contrasto evidenziato dalla ricorrente è solo apparente e risulta superabile mediante il riferimento al contenuto della sentenza di primo gradon. 23993/2014 del Tribunale di Roma, compiuto nella motivazione. La decisione di rigetto del primo motivo di appello dell’INPS in punto riduzione penale disposta a pagina 2 è inequivocabile, come inequivocabile appare pure la decisione di accoglimento del secondo motivo di appello dell’INPS. È così evidente che la Corte di appello romana ha errato solo nel calcolo della somma da sottrarre nel dispositivo, con errore rimediabile alla luce della lettura della sentenza di primo grado e dei dati numerici in essa contenuti.
La giurisprudenza di questa Corte ammette l’utilizzo di altri atti processuali e provvedimenti richiamati nel provvedimento da impugnare (in tema di omessa o inesatta indicazione di una delle parti – Sez.6 - 2, n.16195 del 17.6.2019). Si è di fronte pertanto a un mero errore materiale, suscettibile di correzione con la sostituzione dell’importo indicato erroneamente in dispositivo (€ 219.445,25) come oggetto di eliminazione con la minor somma da eliminare di € 140.230,00. Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’errore deve essere corretto dal giudice che ha pronunciato la sentenza ancorché essa sia stata oggetto di ricorso per cassazione: la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione. (Sez.2 , n. 13629 del 19 .5. 2021 ;
Sez. 3, n. 10289 del 27 .7. 2001; Sez.L, n. 1348 del 6.2. 1995 ).
5. Il ricorso incidentale dell’INPS è stato notificato il 17.1.2020 avverso la sentenza impugnata, pubblicata il 31.5.2019 e non notificata,ed è quindi tardivo. Il ricorso deve ritenersi pertanto inefficace ex art.334 c.p.c. in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale.
6. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione dell e spese processuali, tenuto conto dell’esistenza oggettiva dell’errore, pur materiale, commesso dalla Corte di appello di Roma, e della difesa proposta dall’INPS in controricorso, pag.13, laddove ha assunto una posizione non sostanzialmente oppositiva,affermando «Al riguardo si ritiene che il contrasto sussista e che vi sia effettivamente incertezza in ordine all’effettivo contenuto decisionale della sentenza impugnata, ciò anche in considerazione della particolare concisione della motivazione della sentenza medesima in ordine al primo motivo dell’appello principale.» Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Dispone la compensazione delle spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per