Cassation court suspends insolvency claim admissibility pending labor dispute outcome on reinstatement rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the insolvency claim inadmissible, suspending the decision pending the outcome of the pending labor dispute regarding reinstatement. The employee argued that his credit should be admitted with priority, while the employer contended that the labor court must first determine the validity of the dismissal. The court ruled that the admissibility of the insolvency claim depends on the resolution of the labor dispute to avoid conflicting judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 comma 1 legge fallimentare; Art. 2751 bis n. 1 c.c.: When a labor dispute regarding the validity of dismissal is pending, the employee's claim for reinstatement and damages must be resolved by the labor court before the insolvency administrator can admit the credit to the passbook.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28535-2021 r.g. proposto da: GIANCARLO SECH, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paladin (PLDFNC55A08C957B) per procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro STEFANEL s.p.a.. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. Leo Piccininni ( PCCLEO78L17A345L ) per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il decreto d e l Tribunale di Venezia n. 9712/2021 del 15/10/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATOCHE:
1) questa Corte, con la sentenza n. 701/2021 ha cassato , con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la sentenza della Corte d’appello di Veneziache aveva rigettato il ricorso col quale Giancarlo Sech aveva impugnato il licenziamento intimatogli da Stefanel s.p.a. in bonis;
2) nelle more del giudizio di cassazione Stefanel s.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria;
3) Giancarlo Sech ha depositato tempestiva dichiarazione di credito, chiedendo che, previa dichiarazione dell’invalidità, dell’inefficacia o comunque della nullità del licenziamento inflittogli da Stefanel s.p.a. ora in A.S.,la società venisse “condannata” a reintegrarlo nel suo posto di lavoro ed a risarcire il danno”, determinato nell’importo di € 242.278,68 lordi (di cui € 16.741,29 lordi a titolo di TFR), oltre contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla reintegra, interessi e rivalutazione ex lege, da ammettere allo stato passivo col privilegio di cui all’art. 2751 bis n.1 c.c.;
4) contro il provvedimento del Giudice delegato, di rigetto della domanda, Sech ha proposto opposizione;
5) il Tribunale di Venezia, con decreto del 15/10/2021, ha dichiarato inammissibile l’insinuazione, ritenendo che l’unica strada per il lavoratore per far valere le proprie ragioni risarcitorie fosse quella di proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per poi eventualmente, una volta accertato l’an e il quantum del credito, chiederne l’ammissione allo stato passivo;
6) il decreto è stato impugnato da Giancarlo Sech con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Stefanel s.p.a. ha resistito con controricorso; CONSIDERATOche, con la recente ordinanza interlocutoria n. 2931/2025, questa Corte ha rimesso alle S.U. di stabilire se, nel caso di pendenza dinanzi al G.O. (qui del lavoro) del giudizio nel quale si controverta dell’an della pretesa del creditore, questi sia comunque tenuto ad insinuarsi allo stato passivo della sopravvenuta procedura concorsuale, chiedendo l’ammissione del proprio credito, onde non incorrere nella sanzione di decadenza di cui all’art. 101 u. comma l. fall., o se invece debba, o possa,attendere l’esito del giudizio pendente
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della