Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3351/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating factual contract interpretation reserved to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3351/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's interpretation of the contract's conditional nature was a matter of fact review. The appellant argued the appellate court misapplied civil code provisions regarding contract interpretation and conditions. The Court held that interpreting the parties' intent and determining the contract's meaning falls within the exclusive jurisdiction of the trial judge, making this legal challenge impermissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1353 ssc.c.; Art. 1362 ss. c.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate the factual interpretation of a contract or the determination of the parties' intent, reserving such judicial discretion exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract interpretation suspensive condition inadmissible appeal judicial fact review civil code provisions retrocessione di credito credito in esecuzione rimborso del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1353 ssc.c.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 1365-1371 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. 6 luglio 2021, n. 18998
23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).
Cass. 24 gennaio 2012, n. 925
1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925;
Cass. 22 marzo 2010, n. 6852
Cass. 9 aprile 2021, n. 9461
Ma il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass.
Cass. 26 maggio 2016, n. 10891
9461; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass.10 febbraio 2015, n.
Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465
Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776
Cass. 4 marzo 2021, n. 5987
I–RG 10604/2021 camera di consiglio14.1.2025 conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10604 R.G. anno 2021 proposto da: Il Parco dei Priori s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato Aristide Bravaccio e dall’avvocato Paolo De Vincenzo , domiciliato presso l’avvocato Alessandro Avagliano; ricorrente contro doValue s.p.a., quale procuratrice di Fino 1 Securitisation s.r.l. , rappresentata e difes a dall’avvocato Alessandro Fastoso , domiciliata presso lo studio Buco -Garofalo; controricorrente avverso la sentenza n.3593/2020, depositat a il 21 ottobre 2020 della Corte di appello di Napoli.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 10604/2021 camera di consiglio14.1.2025 FATTI DI CAUSA 1. ─ Il T ribunale di Torre Ann u nziata ha respinto la domanda con cui Fino 1 Securitisation s.r.l. aveva chiesto fissarsi un termine per l’adempimento di un contratto transattivo intercorrentetra essa e Parco dei Priori s.r.l.: contratto che regolava il ripianamento di una esposizionedebitoria di quest’ultima società nei confronti di Unicredit. 2. ─ La pronuncia è stata riformata in sede di gravame: la Corte di appello di Napoli ha dunquefissato il termine. 3.

― Contr o la sentenza della Corte di Napoli, pubblicata il 21 ottobre 2020, Parco dei Priori ha proposto un ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. Resiste con controricorso Fino 1 Securitisation, a mezzo della procuratrice doValue s.p.a.. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 ssc.c. e/o degli artt. 1362 ss. c.c.». Si assume che la Corte di Napoli abbia fatto malgoverno delle norme in materia di condizione e di interpretazione del contratto.

Viene rilevato che dall'analisi complessiva dei documenti prodotti era evidente la volontà dei contraenti di apporre al negozio una condizione sospensiva dell'adempimento. S i deduce non potersi ipotizzare alcuna interpretazione alternativa«che non comporti una erronea ed illogica alterazione delle chiare e precise volontà dei contraenti». 2. ― Il motivo è inammissibile. 3. ― La controversia è incentrata sulla presenza o meno, n el contratto transattivo, di una condizione sospensiva atta ad escludere l'obbligazione di pagamento:condizione rappresentata dalla vendita a terzi dei singoli immobili su cui l'odierna ricorrente aveva prestato garanzia ipotecaria in favore della banca. 4.

― La Corte di appello si è espressa, s ul punto , in senso opposto rispetto al Tribunale. Ha spiegato il Giudice distrettuale c he nel Sez. I–RG 10604/2021 camera di consiglio14.1.2025 contratto non era messo in discussione che gli immobili fossero stati ultimati e quindi vendibili e che la previsione riguardante le cessioninon risultavaformulata in maniera ipotetica o condizionata, e ssendo data , di contro, per presupposta la cessione futura degli appartamenti. Ha aggiunto che, dovendo essere indagata la volontà delle parti, era «davvero arduo sostenere che l'istituto bancario,che già era creditore della societàIl Parco dei Priori di una rilevantissima somma e le stava accordando una dilazione di pagamento che non necessariamente l'avrebbe portata a recuperare l'intero credito, potesse avere interesse a sottoporre alla condizione sospensiva delle successive cessioni l'accordo transattivo»: accordo che non era contestato avess e avuto pure un inizio di esecuzione. 5.

― Ora, la cen sura relativa alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1353 ss. non risulta adeguatamente sviluppata all’interno del ricorso e la società istante nemmeno chiariscequali siano le norme in materia di condizione cui si raccorderebbe l’error iuris. Va ricordato che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlocon le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). 6. ― In realtà, l ’unica, effettiva doglianza espressa dalla ricorrente riguarda l’interpretazione del negozio. Detta doglianza è incentrata sul disposto degli artt. 1362 e 1371 c.c.: la ricorrente , Sez. I–RG 10604/2021 camera di consiglio14.1.2025 evocando dette disposizioni,ha difatti affermato che la Corte di appello, nell’interpretare il contratto, avrebbe dovuto verificare quale fosse la comune intenzione delle parti e tener conto del criterio residuale per cui, ove il significato del contratto rimanga oscuroil negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato se a titolo gratuito e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso.

Per un verso, però, la Corte territoriale, come si è visto, ha orientato ilprocesso ermeneutico valorizzando, oltre al senso letterale della parole, proprio l’intenzione dei contraenti, spiegando la ragione per cui risultava essere non plausibile che alla transazione fosse stata apposta la condizione sospensiva ; per altro verso, come è noto, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono rette da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925;

Cass.22 marzo 2010, n. 6852). La censura è nella sostanza volta a sollecitare , sulla base delle risultanze di causa, una opzione interpretativa diversa da quella adottata nella sentenza impugnata, come rende del resto evidente il richiamo operato dalla ricorrente alla documentazione prodotta. Ma il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass.10 febbraio 2015, n. 2465)e il ricorso che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito è inammissibile (Cass.

Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso Sez. I–RG 10604/2021 camera di consiglio14.1.2025 conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). 7.― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soc c ombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito