Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer in Rome, did not respond to the court's proposal for case closure, while the State argued for dismissal under procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14190/2024 R.G. proposto da: HANNUNA FIORELLA ESTER, HANNUNA UMBERTO ERSEL, HANNUNA REBECCA REGINA, HANNUNA RAFFAELLO, DI VEROLI NADIA, HANNUNA GAVRIEL DAVID, HANNUNA SILVANA, HANNUNA DAVID, HANNUNA ROBERT CLEMENTE, HANNUNA VITTORIO RAFFAELE, HANNUNA ROSSANA, HANNUNA KAREN YAEL, ZARD ELENA, HANNUNA LAURA, HANNUNA ELOISA, DEBASC LILIANA, HANNUNA REGINA JENNY, GABBIANELLI ALESSIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLINO MAURIZIO (PLNMRZ56E31Z326D) che li rappresenta e difende -ricorrenti- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza n. 8204/2023 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 19.12.2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 10.2.2025 Il Con