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Decreto — n. 3342/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3342/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory forty-day period. The appellant, a land improvement consortium, had filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the court requested a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal case definition proposal extinction of proceedings statutory time limit costs allocation condanna al pagamento pecuniario azione condannatoria spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1245/2024 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 24.6.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1245/2024 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 24.6.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20988/2024 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II N 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) rappresentato e difeso dagli avvocati LORIGIOLA FULVIO (LRGFLV59A06G224W), LAVERDA ELENA (LVRLNE66T46L157Z) -ricorrente- contro ELETTROMECCANICA VENETA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROVIGO VIA VERDI 13 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CASTELLACCI FABIOLA (CSTFBL60M52H620R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ALISSA COSTRUZIONI S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO -intimato- avverso la sentenza n. 1245/2024 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 24.6.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/02/2025 Il