Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case closure. The appellant, representing the Municipality of San Marco in Lamis, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties, including the Regional Housing Agency and Angelina Ianno, argued for the dismissal of their claims. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13417/2024 R.G.proposto da: COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS, elettivamente domiciliato in SAN MARCO IN LAMIS C.SO MATTEOTTI, 125, presso lo studio dell’avvocato SCARANO CAROLINA RITA (SCRCLN64R45H985E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA VIA CAMPANILE N. 49 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CUSMAI SERGIO (CSMSRG77D13E885A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro IANNO ANGELINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRI, presso lo studio dell’avvocato LAURO ALBERTO (LRALRT72A30H703L) rappresentato e difeso dall'avvocato GARGANO PASQUALE (GRGPQL69L29H703F) -controricorrente- avverso la sentenza n. 463/2024 emessa da CORTE D'APPELLO BARI il 22.3.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, quanto alla controricorrente Angelina Janno in favore del difensore antistatario avv.Pasquale Gargano. Così deciso in Roma,il 09/02/2025