Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 3338/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case remitted to Supreme Court to clarify if separate labor court requests for severance pay require concurrent bankruptcy passive admission requests.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3338/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the Forlì Tribunal's decision to admit workers' severance pay claims to the bankruptcy passive while denying their priority status. The workers argued that their claims arose from the liquidation procedure due to the liquidator's conduct, whereas the liquidator contended the claims were untimely and unrelated to the bankruptcy proceedings. The court remitted the case to a new hearing to await a ruling from the Supreme Court on whether a creditor must simultaneously request passive admission when seeking a separate determination of their debt amount in a different court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 comma 2 l. fall.; Art. 101 l. fall.; Art. 360 cod. proc. civ.: The Supreme Court has remitted the case to clarify whether a bankruptcy creditor who seeks a separate determination of their debt amount in a non-bankruptcy court must simultaneously file a request for passive admission to avoid contesting admissibility under the twelve-month statutory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy passive admission severance pay claims liquidation coatta amministrativa priority status denial procedural admissibility deadline Supreme Court remittal creditor's concurrent obligations licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 comma 2 l. fall.
Considerato che: 4.1 L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 2, l.
Art. 101 l. fall.
i) ha ritenuto che ricorressero i presupposti di ammissibilità previsti dall’art. 101, ultimo comma, l.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
4.2 Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 92 cod. proc. civ.
4.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver il tribunale posto le spese del giudizio a carico della procedura, anziché compensarle in ragione del rigetto della domanda di collocazione dei crediti in prededuzione.
art. 92 cod. proc. civ
4.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver il tribunale posto le spese del giudizio a carico della procedura, anziché compensarle in ragione del rigetto della domanda di collocazione dei crediti in prededuzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6957/2023 R.G. proposto da : PASHKJA GJON, DI SESSA MARIO ARMANDO, PRATI GIAN PAOLO E BALESTRA LORIS, rappresentati e difesi d a ll’ A vvocato Raffaele Ranieri (RNRRFL77D02D704F) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro CONSORZIO COOPERATIVE GIOVANNI QUERZOLI soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato Massimo Mambelli (MMBMSM62T02C777P),giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di F orlì n. 1353 /202 3 depositat o i l 17/2/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Forlì dichiarava l’irritualità dell’omesso invio, da parte del Consorzio Cooperativa Giovanni Querzoli soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, della comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9, l. 223/91 ai dipendenti che erano stati licenziati in data 28 aprile 2017 e riconosceva il diritto dei lavoratori ad ottenere l’indennizzo previsto exart. 18, comma 7, l. 300/1970, dando però atto dell’impossibilità di determinare tale indennità a fronte della sottoposizione d ella compagine datrice di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. A seguito di questa statuizione (adottata in data 18 marzo 2020) il commissario liquidatore del Consorzio Cooperativa Giovanni Querzoli soc. coop. in l.c.a. rigettava, ritenendole inammissibili perché ultra-tardive, le domande di ammissione allo stato passivo di dette indennità presentate il 10 luglio 2020 da Gjon Pashkja, Mario Armando Di Sessa, Gian Paolo Prati e Loris Balestra.

3. L’opposizione proposta dai predetti lavoratori contro la decisione è stataparzialmente accolta dal Tribunale di Forlì, che :

i) ha ritenuto che ricorressero i presupposti di ammissibilità previsti dall’art. 101, ultimo comma, l. fall., perché gli opponenti, all’esito del giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro, avevano richiesto entro un termine ragionevole (dopo poco più di tre mesi) l’ammissione al passivo delle somme a cui avevano diritto; ii) ha riconosciuto a ciascun opponente un credito a titolo risarcitorio pari a dodici mensilità, disponendo l’ammissione delle relative somme in privilegio ex art. 2751 - bis n. 1 cod. civ. ; iii) ha negato , invece, il riconoscimento della prededuzione assumendo che i crediti non erano sorti in funzione della procedura néerano strumentali al celere e corretto svolgimento della stessa.

3. Gjon Pashkja, Mario Armando Di Sessa, Gian Paolo Prati e Loris Balestra hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 17 febbraio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Consorzio Cooperativa Giovanni Querzoli soc. coop. in l.c.a., che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 L’unico motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 2, l. fall., per aver il tribunale negato la collocazione in prededuzione dei crediti senza tener conto del fatto che gli stessi erano sorti in occasione della procedura, a causa della condotta tenuta dal commissario liquidatore. 4.2 Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 209 e 101 l. fall.: il tribunale, pur avendo constatato che lo stato passivo era stato depositato dal commissario liquidatore in data 8 marzo 2017 e che la domanda dei lavoratori era stata presentata il 10 luglio 2020, ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art.101 l. fall., ha ritenuto che il ritardo fosse dipeso da cause non imputabili agli istanti, senza considerare che i lavoratori si erano erroneamente rivolti al giudice del lavoro anche per la determinazione dell’indennità loro spettante ed avevano trascurato di domandare l’ammissione al passivo con riserva dei loro crediti nelle more di tale giudizio. 4.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per aver il tribunale posto le spese del giudizio a carico della procedura, anziché compensarle in ragione del rigetto della domanda di collocazione dei crediti in prededuzione.

5. Va rilevato che, con la recente ordinanza interlocutoria n. 2931/2025, questa sezione ha, fra l’altro, richiesto alle Sezioni Unite della Corte di chiarire se il creditoreconcorsuale (o verso la massa), che siatenuto a rivol gersi a un giudice diverso da quello fallimentare perché statuisca sull’andel proprio credito, abbia o meno l’obbligo di proporre nel contempo domanda di ammissione al passivo con riserva del credito stesso, onde sottrarsi alla contestazione dell’ammissibilità della domanda a termini dell’art. 101 l. fall. L’esame del ricorsova pertanto rinviato a nuovo ruolo , in attesa della decisione delle S.U. su tale questione, posta dal primo motivo del ricorso incidentale P.Q.M.