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Decreto — n. 3335/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 3335/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The case involved a dispute between CONAI and its competitors regarding packaging regulations, with the appellant having previously requested a decision on the settlement. The court ruled that silence after the deadline constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer deadline renunciation by silence Italian Civil Procedure Code judicial costs allocation spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16324/2023 R.G. proposto da: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI in breve CONAI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CARDELLI 4, presso lo studio dell’avvocato MOSCO GIAN DOMENICO (MSCGDM54R01H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAMIANO ANTONIO (DMNNTN72H01A285L) -ricorrente- contro CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI, presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO (MRVTMS53D06D976C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro POLIFILM ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11 (STUDIO GRANDE STEVENS), presso lo studio dell’avvocato CERICOLA DANIELE (CRCDNL70L17A271I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANDE PAOLO(GRNPLA63C29F205K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMAn.3413/2023 depositata il 11/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9.2.2025 Il Consig