Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Leonardo, did not act to preserve the case against the defendant, the Municipality of Ascoli Piceno, despite the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13553/2024 R.G.proposto da: ESPOSTO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO VIA D. ANGELINI 83 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI ALESSANDRA (MRGLSN65B42A462F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliato in ASCOLI PICENO PIAZZA ARRINGO ,7, presso lo studio dell’avvocato TOMBESI MARCELLA (TMBMCL68C57A462U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IACOBONI LUCIA (CBNLCU60P58G148D) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ASCOLI PICENO n.755/2023 depositata il 29/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 9.2.2025 Il Consi