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Ordinanza — n. 3226/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and costs compensated due to withdrawal before hearing under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's withdrawal before the hearing. The appellant, Gruppo PSC SPA, withdrew because the respondent company had entered bankruptcy proceedings, leading to the termination of the underlying construction contract. Consequently, the Court ordered full compensation of litigation costs between the parties and rejected the request for double contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal before the hearing results in the extinction of the proceedings, entailing mutual compensation of costs without the application of the double contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation double contribution fee bankruptcy proceedings termination of contract Italian Civil Procedure Code aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 390 co. 1 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34862/2018 R.G. proposto da: GRUPPO PSC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N.11, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO GIANLUCA MARIA (SPSGLC71P20E409F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAGRI' FABRIZIO (MGRFRZ62R18F839H), VARRONE CLAUDIO (VRRCLD37M22I179P) -ricorrente- contro PESSINA COSTRUZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato GIUGGIOLI PIER FILIPPO GIACOMO (GGGPFL68C29F205T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVORELLI BARBARA (SVRBBR74B62F205K) -controricorrente- contro COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4420/2018 depositata i l 09/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTO E DIRITTO Con sentenza pubblicata il 9.10.2018 la Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’impugnazione, proposta da Gruppo PSC s.p.a., del lodo arbitrale in data 20.11.2017, che aveva regolato i rapporti tra le componenti dell’ATI costituita tra Pessina Costruzioni s.p.a., CoopService s.c.p.a. e Gruppo PSC s.p.a. Proposto ricorso per cassazione da Gruppo PSC s.p.a., Pessina Costruzioni s.p.a. aveva resistito con controricorso. Con atto in data 11.11.2024, notificato alla controparte costituita, Gruppo PSC s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto, considerato che “la società Pessina è stata sottoposta a procedura concorsuale, con la successiva risoluzione dell’appalto precedentemente stipulato con il RTI” formato dalla ricorrente, da CoopService s.c.p.a. e da Pessina Costruzioni s.p.a. quale mandante, e che il Tribunale di Genova, sezione specializzata per l’impresa, ha dichiarato legittima la risoluzione dell’appalto con sentenza del 12.8.2024:

Gruppo PSC s.p.a. ha instato per la compensazione delle spese. L’amministratore giudiziario di Pessina Costruzioni s.p.a., munito di specifica autorizzazione, ha accettato la rinuncia a spese compensate. L’atto di rinuncia e l’accettazione sono intervenuti prima della data dell’adunanza in camera di consiglio fissata il 26.11.2024 per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. Pessina Costruzioni s.p.a. ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese processuali di fase formulata da Gruppo PSC s.p.a.

Si compensano pertanto le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stato dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.

PQM La Corte di Cassazione, sezione prima civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cass