Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3203/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes detention order due to lack of reasoning and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3203/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Caltanissetta Court's detention order against a Tunisian citizen, finding it legally insufficient. The applicant argued the lower court violated procedural rules regarding international protection requests and failed to provide adequate reasoning. The Court ruled that the original decision lacked the minimum constitutional requirements for logical coherence and reasoning, necessitating its annulment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c.p.c.; Art. 135, c.p.c.; Art. 13, Cost.; Art. 111, Cost.; The administrative detention order is void if it fails to provide the minimum constitutional reasoning required to reconstruct the logical path of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative detention lack of reasoning procedural nullity constitutional minimum international protection detention center Cassation annulment allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 135, c.p.c.
civ., nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 135 cod.
Art. 6, D.Lgs. n. 142/2015
3, violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, d.
Art. 13, Cost.
civ., nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 135 cod.
Art. 111, Cost.
Art. 15, Dir. 2008/115/CE
13 e 111 Cost., anchealla luce dell’art. 15 dir.
Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 6, paragraphs 3 and 5, D.Lgs. n. 142/2015
3, violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, d.
Art. 26, paragraph 2, D.Lgs. n. 25/2008
142/2015, dell’art. 26, comma 2, d.
Art. 10 ter and 14, D.Lgs. n. 286/1998
Art. 14, paragraph 2, D.Lgs. n. 286/1998
civ., violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs.
Art. 3, Annex to Ministry Decree 19 May 2022
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 382, third paragraph, c.p.c.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi il decreto impugnato senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod.
Art. 82, D.P.R. n. 115/2002
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R.
Art. 83, paragraph 2, D.P.R. n. 115/2002
115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Cass., n. 23007/2010
cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 23007/2010; Cass., n.
Cass., n. 11028/2009
23007/2010; Cass., n. 11028/2009).
Cass., Sez. U, n. 24413/2021
in motivazione Cass., Sez. U, n. 24413/2021; Cass., n.
Cass., n. 30876/2018
24413/2021; Cass., n. 30876/2018; Cass., n.
Cass., n. 18583/2012
30876/2018; Cass., n. 18583/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
Sez. U, n. 24413/2021
in motivazione Cass., Sez. U, n. 24413/2021; Cass., n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19464/2023 R.G. proposto da : MAACHAOUI SALEM, rappresentato e difeso da ll’avvocato DI GIOVANNI JACOPO (DGVJCP75T21H501G) , -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CALTANISSETTA nel proc.ton. 425/2023 depositat o i l 07/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di decreto di respingimento in data 2 marzo 2023, il Questore di Caltanissetta ha emesso decreto di trattenimento di MAACHAOUI SALEM, cittadino tunisino , presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta, chiedendone la convalida al Tribunale di Caltanissetta.

2. Il Tribunale di Caltanissetta, con il decreto qui impugnat o , ha rigettato il ricorso.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a quattro motivi; l’Amministrazione intimata dichiara di costituirsi in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 135 cod. proc. civ ., dell’art. 6 d. lgs. n. 142/2015 e degli artt. 13 e 111 Cost., anchealla luce dell’art. 15 dir. 2008/115/CE, osservando come il provvedimento impugnato sia affetto da motivazione apparente o inesistente.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. n. 142/2015, dell’art. 26, comma 2, d. lgs. n. 25/2008, nonché degli artt. 10 ter e 14 d.lgs.n. 286/1998. La censura viene declinata sotto un duplice profilo. In primo luogo, si deduce l’illegittimità del decreto di convalida, non avendo la questura proceduto alla registrazione della domanda con redazione del verbale mod. C3, laddove il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale. In secondo luogo, il ricorrente deduce che la Questura non aveva fornito al ricorrente l’informazione che il predetto avrebbe potuto chiedere la protezione internazionale, laddove il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto la domanda del ricorrente del tutto dilatoria.

3. Con il terzo motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della direttiva allegata al decreto del ministero dell’interno19 maggio 2022 , nonché « omessa valutazione delle condizioni sanitarie, omessa allegazione della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e delle relazioni del servizio socio-sanitario», 4.Con il quarto motivo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, consistenti nelle circostanze evidenziate ai punti precedenti, nonché i rischi all’incolumità del ricorrente derivanti dal suo rimpatrio, nonché i legami familiari che il ricorrente avrebbe con il territorio dello Stato.

5. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi, essendo il decreto impugnato al di sotto del minimo costituzionale, né evincibili dal provvedimento impugnato le ragioni, né il percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), Nella specie, il decreto impugnato non consente in alcun modo di ricostruire l’iter logico seguito ai fini della decisione (« esaminato quanto dedotto ed eccepito dalle parti, e ritenuta la fondatezza delle argomentazioni esposte dal Dott. La Cagnina e poste a sostegno della richiesta del provvedimento di convalida,ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza avanzata dal Questore di Caltanissetta e per l’emissione della relativa convalida»).

6. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi il decreto impugnato senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento si sarebbe dovuta disporre.

7. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ex lege ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale. In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 23007/2010; Cass., n. 11028/2009).

8. L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, n. 24413/2021; Cass., n. 30876/2018; Cass., n. 18583/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorb