Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3179/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses bankruptcy trustee's appeal over proportional fee allocation between successive trustees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3179/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by a revoked bankruptcy trustee inadmissible, rejecting her claim that the tribunal failed to proportionally allocate a single final fee between her and the successor trustee. The court held that the lower tribunal correctly provided specific, non-cumulative reasoning detailing the assets realized by each professional and the rationale for the fee split. Consequently, the appeal was dismissed because the complainant merely disagreed with the distribution without demonstrating a violation of legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 comma 3 l.fall.; Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: The final fee for bankruptcy trustees is unique even with succession, requiring specific, non-cumulative motivation based on individual asset realization and diligence; mere disagreement with the allocation does not constitute a violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy trustee fees proportionality principle successive professionals fee allocation inadmissible appeal Corte di Cassazione liquidazione compenso retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 comma 3 l.fall.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
30/2012, in relazione all’art. 360 , comma 1, nr.
d.m. 30/2012
2 Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 39 l.fall., nonché del d.m 570/1992 e ora d.m. 30/2012, in relazione all’art.
d.lvo 5/2006
nel testo risultante dalla modificazione recata dal d.lvo 5/2006).
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10839/2019
Cass. 10839/2019, Cass., S ez .
Cass. Sez. U. 23542/2015
Cass. 15106/2013
, 23542/2015 e Cass. 15106/2013).
Cass. 22272/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8761/2022 R.G. proposto da: Algieri Graziella, elettivamente domiciliato in Corigliano Calabro V. Nazionale 182, rappresentata e difesa da sé stessa, ricorrente- contro Fallimento Solai Prefabbricati di Buonferrato A., intimato- avverso il decreto del Tribunale Castrovillari di cui al procedimento nr.9/2001 depositato il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Con decreto comunicato in data 9/3/2022 il Tribunale di Castrovillari ha, nell’ambito della procedura fallimentare Solai Prefabbricati di Buonferrato A., liquidato a Gianluca Tudda, curatore subentrante, il compenso finale, al lordo delle eventuali anticipazioni, pari a € 4.000 e a Graziella Algeiri, curatore revocato, il compenso finale pari a€ 6.000. 2 Il Collegio ha ripartito l’importo del compenso finale unitariamente calcolato tra i due professionisti che si erano avvicendati nel corso della procedura, tenuto conto delle attività espletate indicate nel provvedimento. 3 Graziella Algeiri ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

Il Fallimento e il curatore subentrante non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Va preliminarmente disattesa la richiesta formulata, con la memoria depositata in vista della camera di consiglio, dalla ricorrente di procedere alla nomina del curatore speciale del Fallimento, prospettandosi un potenziale conflitto di interessi tra la procedura fallimentare (centro autonomo di interessi e il curatore subentrante), rimettendo nei termini parte ricorrente per il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al nominando curatore speciale. 1.1.

In argomento occorre rilevare che questa Corte , dovendo essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte degli intimati o intimandi, inapplicazione del principio della "ragione più liquida", in base al quale - quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità - la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (cfr.

Cass. 10839/2019, Cass., S ez . U. , 23542/2015 e Cass. 15106/2013). 2 Passando all’esame del ricorso, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 39 l.fall., nonché del d.m 570/1992 e ora d.m. 30/2012, in relazione all’art. 360 , comma 1, nr. 3 c.p.c.: il ricorrente lamenta che il Tribunale di Castrovillari si sia discostato dal criterio di proporzionalità fissato dalla norma in esame, avuto riguardo alle percentuali di attivo conseguit o nei rispettivi periodi in cui i curatori hanno operato e al fatto che l’intero passivo è stato accertato esclusivamente dal curatore revocato, non spiegando le ragioni per le quali al curatore subentrante sarebbe stato riconosciuto un compenso superiore al massimoe non riconoscendo le spese vive richieste . 1.1 Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 , comma 1, nr. 5 c.p.c.: l’impugnato provvedimento sarebbe nullo mancando ogni riferimento all’attivo realizzato da ciascun curatore, mentre il passivo non risulta liquidato a favore del ricorrente, che ha svolto in via esclusiva l’attività , in palese violazione al principio di proporzionalità.

Non vi sarebbe alcuna determinazione dei valori di attivo e passivo realizzati, così come identificati e confermati nell’approvazione del rendiconto. 2 Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. 2.1 Il compenso per lo svolgimento dell'incarico di curatore di fallimento, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvi acconti), è unico anche nel caso in cui nello svolgimento di tale incarico si siano succeduti più professionisti, dovendo in tal caso il compenso a ognuno dovuto stabilirsi secondo criteri di proporzionalità (art. 39, comma 3 , l.fall. nel testo risultante dalla modificazione recata dal d.lvo 5/2006). 2.2 Al riguardo questa Corte ha chiarito che liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, comma 3, l.fall., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascun curatore, determinando, all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio, conseguente alla fase liquidatoria dei beni, ricada temporalmente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte da quello revocato. (cfr.

Cass.22272/2019). 2.3 Il Tribunale di Castrovillari si è attenuto a tale insegnamento riportando analiticamente l’attività svolta dal curatore nominato e revocato e da quello subentrante, indicando gli attivi conseguiti da parte ogni singolo curatore e spiegando le ragioni della liquidazione alla ricorrente in percentuali al di sotto del minimo. 2.4 La motivazione, dunque, non è al di sotto del minimo costituzionale, in quanto sono stati forniti i parametri posti a base della ripartizione del compenso unitario tra i curatori succedutisi, mentrele doglianze in esame , sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, si traducono di fatto nella non condivisione della divisione dei compensi operata Tribunale; e ciò non può costituire oggetto di censure innanzi alla Corte di legittimità. 2.5 Il Tribunale ha riconosciuto al curatore il rimborso forfettario per le spese generali; l a censura che lamenta la mancata liquidazione delle “spese vive” per un importo di € 104,23 difetta di specificità, non essendo stat i analiticamente indicat i nel corpo del motivo gli esborsirichiesti e la loro natura.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura e il curatore subentrato svolto difese. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per