Cassation appeal dismissed; judgment extinguished due to withdrawal, but appellant ordered to pay costs to non-accepting respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which the respondent Ediltecnica refused to accept. While the court noted that no ruling was needed regarding the relationship between the appellant and the other respondent, it determined that costs must be adjudicated between the withdrawing party and the non-accepting respondent. Consequently, the appellant was ordered to reimburse the respondent for specific procedural expenses totaling over five thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal and the opposing party refuses acceptance, the judgment is extinguished, but the withdrawing party remains liable for costs incurred against the non-accepting party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21332/2020 R.G. proposto da : RISORSE PER ROMA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. D'AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO (MNGMTT66B22D122Z) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDILTECNICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO, 12, presso lo studio dell’avvocato MARASCIO FRANCESCO (MRSFNC79R13H501G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENOVESE STEFANO (GNVSFN82A11F839X) -controricorrente- nonchécontro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliatain ROMA V.TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVI LUIGI (DTTLGU73R13H501M) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2645/2020 depositata il 05/06/2020. letta la rinuncia del 20.12.2024 al ricorso de l la ricorrente Risorse per Roma s.p.a.e la contestuale accettazione del la controricorrente Roma Capitale del 9.1.2025, nonché la successiva istanza della ricorrente in data 17.1.2025; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; rilevato che la controricorrente Ediltecnica non ha accettato la rinuncia; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spesenei rapporti tra Risorse per Roma e Roma Capitale, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee gli accordi tra loro intercorsi; ritenuto, viceversa, che occorre provvedere sulle spese nei rapporti fra la ricorrente e la controricorrente Ediltecnica non accettante;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione; Condanna la ricorrente Risorse per Roma s.p.a. a rimborsare a Ediltecnica s.r.l. le spese processuali, liquidate nella somma di € 5.500,00per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,il 6.2.20