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Decreto — n. 3096/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal partially due to withdrawal of claims between specific parties under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 3096/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation proceeding extinguished in part regarding the relationship between the Agency and three specific companies. The parties had mutually withdrawn their cross-claims and counterclaims, which the court validated as meeting the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, no further ruling was issued on costs for this specific segment of the litigation.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A partial extinction of the cassation proceeding may be declared by decree when parties mutually withdraw their claims and counterclaims, thereby extinguishing the judicial relationship between them.

Parole chiave

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partial extinction of proceedings mutual withdrawal of claims Civil Procedure Code cross-claims and counterclaims extinguishment of litigation fine del processo forza di cosa giudicata parziale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
in liquidazione; ritenuto che le predette rinun ce e accettazione ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione, parziale,può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO di estinzione parziale sul ricorso iscritto al n.7774/2024 R.G . proposto da : COSTRUZIONI GENERALI APPALTI - CO.G. AP. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, LAVORI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliate in ROMA LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO (CPPBRN57M11H501A) che l rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FALCO DOMENICO (DFLDNC65D19G964C) -ricorrente- e da AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI N. 30, presso lo studio dell’avvocato CRETELLA SILVIA (CRTSLV82M49I483T) rappresentata e difes a dall'avvocato MUSU GIULIO (MSUGLI83A10E463R) -ricorrente- contro AURORA S.R.L., MINI S.R.L., elettivamente domiciliati in SIRACUSA VIA N. GROTTICELLE 16-A DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ASSENZA VINCENZO (SSNVCN56B02H574T) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAE NICA (RAENCI78E09Z133D), ASSENZA ANTONIO CORRADO (SSNNNC87P01G273J) -controricorrenti- nonchè contro COSTRUZIONI GENERALI APPALTI - CO.G.

AP. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, LAVORI GENERALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO (CPPBRN57M11H501A) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FALCO DOMENICO (DFLDNC65D19G964C) -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI N. 30, presso lo studio dell’avvocato CRETELLA SILVIA (CRTSLV82M49I483T) rappresentato e difeso dall'avvocato MUSU GIULIO (MSUGLI83A10E463R) -controricorrente- nonchè contro AURORA S.R.L., CLASTEGA S.R.L., elettivamente domiciliati in SIRACUSA VIA N. GROTTICELLE 16-A DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ASSENZA VINCENZO (SSNVCN56B02H574T) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAE NICA (RAENCI78E09Z133D), ASSENZA ANTONIO CORRADO (SSNNNC87P01G273J) -controricorrenti- nonchè contro MINI S.R.L., AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A., CLASTEGA S.R.L., COSTRUZIONI GENERALI APPALTI - CO.G.

AP. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.43/2024 depositata il 24/01/2024. letta la rinuncia del 4.12.2024 al controricorso delle controricorrenti Aurora s.r.l., Clastega s.r.l. e Mini s.r.l. nei confronti della Società Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., nonché la rinuncia del 20.12.2024 da parte della ricorrente Società Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. alle domande, eccezioni e azioni tutte di cui al ricorso 19.3.2024 nei confronti delle predette controricorrenti Aurora s.r.l. , Clastega s.r.l. e Mini s.r.l. con accettazione della precedente rinuncia, entrambe formulate con esclusione di alcun pregiudizio quanto alle altre due ricorrenti Costruzioni Generali Appalti in liquidazione s.r.l. e Lavori generali s.r.l. in liquidazione; ritenuto che le predette rinun ce e accettazione ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione, parziale,può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’espressa accettazione della compensazione inter partes delle spese

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione, a spese compensate, limitatamente al rapporto processuale fra la ricorrente Società Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. e lecontroricorrenti Aurora s.r.l., Clastega s.r.l. e Mini s.r.l. Così deci