Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The proceedings involved a dispute between a liquidated regional company and a cooperative regarding a prior administrative decree. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements and the case was extinguished without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13855/2022 R.G. proposto da : TORREREGIONEPIEMONTE SCARL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato ANGELONI STEFANO (NGLSFN57M17H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUFFRE' GIUSEPPE (GFFGPP50B06H224E) -ricorrente- contro COOPSETTE SOC COOP IN LCA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SENATO 12, presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNABOLDI GIORGIO EGIDIO (RNBGGG70L19E507V) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.3848/2018 depositata il 19/04/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/02/2