Italian court dismisses appeal as inadmissible for failing to challenge the court's reasoning on damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by F.G.L. SRL against a previous ruling inadmissible. The court found that the appellant's arguments regarding the lack of damages and unjust pricing did not properly challenge the core reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated previous points without addressing the specific legal grounds established in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not critically examine the ratio decidendi of the contested decision but merely reiterates facts already considered or fails to point out a specific error in the court's reasoning.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3276/2024 R.G. proposto da : F.G.L. SRL, in persona del legale rapp. p.t, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA PIETRO COLLETTA N. 35, presso lo studio dell’avvocato IULIANO DAMIANO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLO IACONO ANNA, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro FALLIMENTO NAPOLI UNO S.P.A. -intimato- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.32553/2023 depositata i l 23/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RILEVATO CHE: 1.- F.G.L. SRL ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, con cui ha chiesto la revocazione dell’ordinanza n. 32553/2023, di questa Corte. Il Fallimento Napoli Uno SPA è rimasto intimato. Con l’impugnata ordinanza questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da F.G.L. SRL avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4466/2016 che ne aveva respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 513/2013 che, a sua volta,aveva accolto le domande di revocatoria promosse dal Fallimento Napoli Uno SPA con riguardo alla cessione di un contratto di leasing intervenuta tra le parti.
Segnatamente, per quanto ancora di interesse, la Corte partenopea, respingendo l’appello in punto di condivisa prospettazione fondata dell’azione revocatoria ordinaria, aveva così reputato superflua l’ulteriore disamina della seconda azione, la revocatoria fallimentare, in quanto sussistenti entrambi i presupposti già dell’art.2901 c.c., la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori e la consapevolezza di esso in capo al terzo, posto che l’atto era successivo ai crediti e a titolo oneroso:
a) l’eventus damni discendeva effettivamente dalla preesistenza e consistenza di crediti anteriori alla cessione del leasing (come da stato passivo) e l’effetto dell’operazione aveva inciso sulla composizione patrimoniale della fallita, alterandone l’equilibrio in funzione peggiorativa dello scenario satisfattivo per i creditori (veniva perso un rilevante asset , in concomitanza all’affitto in blocco dei supermercati);
b) parimenti vi era piena consapevolezza del pregiudizio che l’atto recava alle ragioni dei creditori. CONSIDERATO CHE: 2.-Con il primo motivo si chiede la revocazione ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. per aver ritenuto suppostamente l’inesistenza di un fatto, la mancanza di appello sul requisito dell’azione revocatoria integrato dall’eventus damni, la cui verità è positivamente stabilita dagli atti della causa e su cui non si è pronunciato. 3.- Con il secondo motivo si chiede la revocazione ex art. 391bis e 395 n. 4 c.p.c. per aver ritenuto suppostamente l’esistenza di un fatto, la sussistenza di uno squilibrio economico integrante il danno, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dai documenti prodotti nella causa e su cui non si è pronunciato.
La ricorrente deduce che non siano stati esaminati i documenti versati in atti, dai quali si sarebbe dedotto, a suo parere, che nessuna anomalia e/o vantaggio aveva ricevuto la FGL dalla cessione del contratto di leasing , avvenuto a prezzo congruo, senza alcuna sperequazione tra il prezzo pagato ed il valore effettivo del contratto ceduto. 4.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché con colgono e non criticano pertinentemente la ratio decidendi. Invero nell’ordinanza impugnata è affermato che “la corte, enunciando un vizio di completezza dell’appello con riguardo all’eventus damni, che non sarebbe entrato nel gravame o comunque non in modo specifico (pagg.9, 10), ha evidenziato una ratio decidendi che non risulta scalfita dalle odierne censure, laddove esse ancora richiamano solo la pregressa deduzione di una stipula condotta a giusto prezzo, assunto che in sé non vale a smentire l’accertamento della corte”(fol.5).
Da questa affermazione si deduce – contrariamente a quanto assume la ricorrente - che la Corte di legittimità non ha ritenuto suppostamente l’esistenza di un fatto, sul quale non si è pronunciata (la mancanza di appello sul requisito dell’azione revocatoria integrato dall’eventus damni), ma si è espressamente pronunciata ed ha ritenuto che l’elemento dedotto con il motivo di appello per dimostrare la mancanza del danno – e cioè il pagamento di un giusto prezzo - rettamente non era stato ritenuto idoneo a intercettare la ratio decidendi espressa in fase di merito, all’esito di un più ampio e complessivo ragionamento sull’atto dismissivo e sull’ eventus damni ivi individuato.
Come è chiaramente illustrato nell’ordinanza di legittimità impugnata, infatti, l’eventus damni, sia in primo grado che in secondo grado è stato ravvisato nel ritenuto depauperamento patrimoniale, sul piano quantitativo e qualitativo, derivato dall’atto dispositivo in esame tale da alterare la garanzia patrimoniale di cui godevano i creditori, ratio che non veniva intercettata né smentita dalla questione del giusto prezzo e della mancanza di sperequazione tra il prezzo pagato ed il valore effettivo del contratto ceduto introdotta con il motivo di appello e sulla quale, sotto diversi profili, sono esclusivamente incentrate entrambe le odierne doglianze.
I due motivi si rivelano pertanto inammissibili. 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato Fallimento. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al r