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Ordinanza — n. 2965/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal on court costs but dismisses claims regarding arbitration authorization in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first two grounds of the appeal regarding the authorization to pursue arbitration, deeming them inadmissible as they did not affect substantive rights. However, the Court allowed the third ground concerning the calculation of litigation costs, ruling that the value of the case should be based on the disputed legal issue rather than the unauthorized arbitration amount. Consequently, the contested bankruptcy decree was annulled in part, and the court costs were recalculated at a lower amount.

Regesto Legislator

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Art. 26 l.fall.; Art. 91 c.p.c.: Appeals against bankruptcy decrees authorizing the curator to pursue arbitration are inadmissible if they do not resolve substantive rights, but appeals regarding litigation costs are admissible when the cost calculation relies on a value of the case that exceeds the actual disputed legal issue.

Parole chiave

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bankruptcy appeal admissibility litigation cost calculation value of the case arbitration authorization substantive rights protection protezione internazionale degli investimenti accordi internazionali in materia di energia arbitrato commerciale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 l.fall.
RILEVATO CHE 1.Il Tribunale de La Spezia, con decreto del 28/6/2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv.
Art. 91 c.p.c.
artt. 91 c.p
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.
art 91 c.p
3.2 Il tribunale ha fatto buon governo della disciplina che presidia il regime delle spese di cui all’art 91 c.p.c., applicabili anche al procedimento ex art 26 l.fall.,che ha natura contenziosa.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 3073/2003
Cass. nn. 24155/2014, 3452/2015 e 8968/2015
3073/2003; Cass. nn. 24155/2014, 3452/2015 e 8968/2015).
Cass. 4346/2020
Cass. 17835/2019
Cass. 1240/2013
Cass. 1274/2016
Cass. 1274/2016, 12227/2015 e Cass.
Cass. 12227/2015
Cass. S.U. 19014/2007
1274/2016, 12227/2015 e Cass. S.U. 19014/2007) che nella fattispecie non era costituito dal presunto credito oggetto del giudizio arbitrale ma dalla legittimità del provvedimento del G.D.: il procedimento risultava dunque di valore indeterminabile.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22201/2018 proposto da: GIROLAMO ABBATESCIANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Ratti (RTTMSM70R31E542B), e Lamberto Scatena (SCTLBR58H05E463D),giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro FALLIMENTO GESTIONI AMBIENTALI s . n . c . di TERMO ENERGIA CALABRIA e dei soci illimitatamente responsabili, in persona dei curatori p.t. , rappresentato e difeso d a ll’avv. Antonio Nuzzo (NZZNTN56E30H501E), giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrent e - e contro Veolia Servizi Ambientali s.r.l. in liquidazione -intimata- avverso il decreto di cui alla procedura fallimentare nr. 27/2014 del 28/6/2018 pronunciato dal Tribunale di La Spezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. Cosmo Crolla.

RILEVATO CHE 1.Il Tribunale de La Spezia, con decreto del 28/6/2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avv. Girolamo Abbatescianni avverso il decreto col quale il G.D. al Fallimento della Gestioni Ambientali s .n.c. di Termo Energia Calabria e dei soci illimitatamente responsabili ( di seguito Fallimento) aveva autorizzato il collegio dei curatori a promuovere giudizio ordinario nei confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri e della Regione Calabria al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento di quest’ultima a gli impegni di pagamento e di erogazione di contributi assunti con la concessione rep. 31469 del 17/10/2000, mentre non aveva dato seguito alla richiesta formulata dal reclamante, creditore ammesso allo stato passivo, di autorizza re VSAT s.p.a., socia della s.n.c. e anch’essa fallita, a promuovere, col suo patrocinio, un arbitrato internazionale di investimento nei confronti dello S tato italiano ai sensi Energy Charter Traty del 17/11/1994, ratificato e reso esecutivo con l. 415/1997, per essere venuto meno all’obbligo di proteggere gli investimenti stranieri nel settore energetico. 1.1.

Il t ribunale :

i) ha ritenuto insussistente l’interesse di Abbatescianni alla proposizione del reclamo, dal momento che, in caso di esito positivo, l’azione prescelta dal curatore avrebbe comportato la condanna dei convenuti ad una somma eccedente il fabbisogno fallimentare; ii) ha comunque evidenziato che la scelta di promovimento del giudizio domestico, che competeva agli organi fallimentari in quanto atto di gestione ed amministrazione del patrimonio, non solo non era abnorme, ma era il frutto di un procedimento non viziato ed era tesa ad un risultato addirittura migliorativo per la posizione del reclamante; iii) ha infine condannato quest’ultimo alla refusione delle spese di lite, liquidate - sulla base dello scaglione minimo rispetto al valore della causa di arbitrato- in € 30.000 in favore del Fallimento ed in € 20.000. in favore dell’altra reclamata, Veolia Servizi Ambientali s.r.l. . 2 Girolamo Abbatescianni ha proposto ricorso per la cassazionedel decreto affida to a tre motivi , cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Veolia Servizi Ambientali s.r.l. è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 l.fall e 100 c.p.c.:il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, sussisteva il suo interesse ad agire, consistente nell’ottenere la verifica giudiziale della decisione assunta dal G.D., che, negando il promovimento dell’arbitrato, aveva ridotto la garanzia patrimoniale dei creditori del Fallimento e allungato i tempi necessari al loropresumibile soddisfacimento. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 26 l.fall.,per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il decreto impugnato costituisse mera conferma dell’autorizzazione a promuovere il giudizio ordinario, costituente atto di gestione non reclamabile ai sensi dell’art. 26 l. fall. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 26 l.fall.: il ricorrente deduce in primo luogo l’illegittimità della statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto a suo avviso il curatore e la controinteressata Veolia non erano suoi contraddittori nel procedimento di reclamo; lamenta, in subordine, l’errata quantificazione delle spese. 2 Ilprimo e il secondo motivo sono inammissibili. 2.1Costituisce infatti principio costantemente enunciato da questa Corte che il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall' art. 111 Cost, comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr., tra le tante, Cass.

S.U. n. 3073/2003; Cass. nn. 24155/2014, 3452/2015 e 8968/2015). 2.2 In particolare, n ella specifica materia fallimentare si è ripetutamente affermat a l’inammissibilità del ricorso proposto contro il decreto emesso dal tribunale a seguito di reclamo contro un atto del giudice delegato integrante l’esercizio delle funzioni di direzione e connesse all’amministrazione e alla gestione dei beni acquisiti al fallimento, in quanto non diretto a risolvere controversie e non incidente con efficacia di giudicato su situazioni di diritto soggettivo di natura sostanziale (cfr . , tra le tante , Cass.4346/2020, 17835/2019 e 1240/2013).

2. Nel caso di specie si è, per l’appunto, al cospetto di un provvedimento –decreto del G.D di autorizzazione del curatore a promuovere il giudizio ordinario e non quello arbitrale - di indubbia portata ordinatoria. 3 E’ invece ammissibile il terzo motivo, che investe una statuizione - sul pagamento delle spese giudiziali - destinata ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunta e dotata del carattere di definitività, non essendo contro di essa dato altro mezzo d'impugnazione. 3.1 Il motivo è anche fondato nei termini di cui appresso. 3.2 Il tribunale ha fatto buon governo della disciplina che presidia il regime delle spese di cui all’art 91 c.p.c., applicabili anche al procedimento ex art 26 l.fall.,che ha natura contenziosa. 3.3 Ha invece errato nel liquidare le spese secondo lo scaglione riferito al valore dell’arbitrato di investimento ( € 300.000.000) non autorizzato dal G.D.. 3.4 Per consolidata giurisprudenza il valore della causa va infatti definito in base al disputatum(cfr.

Cass. 1274/2016, 12227/2015 e Cass. S.U. 19014/2007) che nella fattispecie non era costituito dal presunto credito oggetto del giudizio arbitrale ma dalla legittimità del provvedimento del G.D.: il procedimento risultava dunque di valore indeterminabile. 4 All’accoglimento, in parte qua , del terzo motivo consegue la cassazione del decreto impugnato. 4.1.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rideterminare le spese del procedimento di reclamo da porre a carico dell’avv. Abbatescianni, avuto riguardo ai medesimi criteri utilizzati dal t ribunale (minimi tariffari rapportati alle due fasi in cui il reclamo si è articolato) in € 2.623 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due reclamate costituit e nel giudizio ex art 26 l.fall.

5. I l parziale accoglimento del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra il ricorrente e il Fallimento delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi due; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, l iquida in € 2.623 , oltre accessori di legge , le spese del giudizio di reclamo che l’avv. Abbatescianni dovrà rifondere a ciascun a delle parti reclamat e costituite. Dichiara interamente compensate tra il ricorrente e il Fallimento le spese del presente giudiziodi legittimità. C