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Ordinanza Interlocutoria — n. 2933/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower courts pending unified section ruling on bankruptcy jurisdiction over civil contract disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2933/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case for a new hearing. The lower court had rejected the creditors' opposition to the bankruptcy judge's declaration of incompetence regarding their civil lawsuit for contract resolution. The Court found that the legal issues raised by the parties conflicted with recent interpretations and required a uniform ruling from the Unified Sections.

Regesto Legislator

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Art. 72, comma 5 l.fall.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a cassation appeal raises issues of conflicting jurisprudence regarding the interpretation of bankruptcy law provisions, the case must be remitted to the Unified Sections for a uniform ruling before proceeding.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction civil contract dispute unified sections remand nomofilactic conflict inadmissible appeal contract resolution creditor rights cessione di crediti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 72, comma 5 l.fall.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
72 e 93 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 3.2.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
72 e 93 l.fall., in relazione all’art. 360 n.
Art. 295 c.p.c.
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 98 l.fall.
– Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dai signori Migliavacca Alberto, Laura e Luca contro il provvedimento con cui il Giudice delegato al Fallimento DA.PA.
Art. 101 l.fall.
si è dichiarato incompetente a decidere sulla loro domanda principale proposta in via tardiva ex art. 101 l.fall.– in quanto co stituente la pedissequa riproposizione della domanda proposta e trascritta prima del fallimento nel giudizio civile ordinario ( poi dichiarato interrotto ex art.
Art. 96, comma 2 l.fall.
( in attesa della definizione del giudizio civile), sia le domande subordinate di ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, l.fall.
art. 295 c.p
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3953 del 2016
( v., in particolare, Cass. n. 3953 del 2016, Cass.
Cass. n. 2990 del 2020
3953 del 2016, Cass. n. 2990 del 2020 e Cass.n.
Cass. n. 5368 del 2022
Ordinanza n. 28324/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26595/2017 R.G. proposto da : MIGLIAVACCA ALBERTO, MIGLIAVACCA LAURA, MIGLIAVACCA LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato BANCHINI FRANCESCO (BNCFNC48T06G337U), domicilio digitale: francescobanchini@pec.giuffre.it -ricorrente- contro FALLIMENTO DAPA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE SERGIO (SMDSRG39P10H501A) rappresentato e difeso dall'avvocato PANGRAZI LIBERATI ALBERTO (PNGLRT62T17G337V) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PARMA n. 1 2760 /2017 depositata il 10/10/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che 1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dai signori Migliavacca Alberto, Laura e Luca contro il provvedimento con cui il Giudice delegato al Fallimento DA.PA. Costruzioni s.r.l. si è dichiarato incompetente a decidere sulla loro domanda principale proposta in via tardiva ex art. 101 l.fall.– in quanto co stituente la pedissequa riproposizione della domanda proposta e trascritta prima del fallimento nel giudizio civile ordinario ( poi dichiarato interrotto ex art. 43 l.fall. per il fallimento della società convenuta, ed ivi riassunto ) di r isoluzione per inadempimento del contratto di compravendita di area edificabile e del connesso preliminare di compravendita dell’ivi edificanda unità immobiliare, stipulati tra le parti – ed ha rigettato sia la domanda subordinata di sospensione del giudizio fallimentare ex art. 295 c.p.c. ( in attesa della definizione del giudizio civile), sia le domande subordinate di ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, l.fall. della rivendica, ovvero del credito di euro 180.760,00 (pari al prezzo dell’area edificabile, che sarebbe stato pagato in natura dalla società poi fallita con la vendita dell’immobile da costruire) oltre interessi e rivalutazione, sul rilievo che “nessun diritto è sorto ad oggi in capo ai ricorrenti”. 1.1.

– Il giudice a quo ha ritenuto inammissibile deliberare sulla stessa domanda pendente in sede ordinaria (all’epoca rigettata, dopo la riassunzione del giudizio , con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Bologna ma impugnata in sede di legittimità) ed anche sospendere il giudizio di accertamento del passivo, ex art. 295 c.p.c.,in attesa del giudizio di cassazione (poi conclusosi con ordinanza di cassazione con rinvio n. 28324/2023) e ha confermato il rigetto della domanda subordinata di ammissione al passivo, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti. 2.

– Avverso detta decisione i signori Migliavacca Alberto, Laura e Luca hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, cui il Fallimento Fallimento DA.PA. Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 3. –I motivi di ricorso possono essere così riepilogati: 3.1. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72 e 93 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 3.2. –Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss., 1366, 1369 c.c. e degli artt. 1230, 1231 ss. c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità ed incoerenza, oltre che illogicitàmanifesta (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. ) , con riguardo al rigetto della domanda subordinata di ammissione al passivo del credito risarcitorio; 3.3.

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; 3.4. –Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss., 1366, 1369 c.c. e degli artt. 1230, 1231 ss. c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ) , nonché vizio di motivazione sotto il profilo della irriducibile illogicità, contraddittorietà, inconciliabilità ed incoerenza, oltre che illogicità manifesta (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. ) , con riguardo al collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del terreno ed il preliminare di vendita dell’immobile da costruirvi. 4.

–I profili di diritto implicati dai motivi interferiscono con le questioni che il Collegio, esaminando altri ricorsi appositamente trattati nella medesima udienza in cui è stato trattato il ricorso in esame (lì pubblica, qui camerale) , ha ritenuto , con contestuali ordinanze interlocutorie, di rimettere all’esame delle Sezioni unite di questa Corte, in ragione del contrasto nomofilattico emerso sulla interpretazione del disposto del l’art. 72, comma 5, l.fall. ( v., in particolare, Cass. n. 3953 del 2016, Cass. n. 2990 del 2020 e Cass.n. 5368 del 2022) e, più in generale, sulle interferenze tra i giudizi promossi in sede civile e fallimentare aventi ad oggetto domande di risoluzione del contratto per inadempimento accompagnate da pretese risarcitorie o restitutorie, specie se di beni immobili. 5.

–La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sullequestioni suddett e .

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa dell a decisione delle sezioni unitesulla questione evidenziata in parte motiva. Così deciso in Romanella camera di consiglio del 17/05/2024 e