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Ordinanza — n. 2749/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual narrative and causal link in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2749/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint failed to provide a sufficient narrative of the case facts and the grounds for nullity. The appellant argued for the nullity of contract clauses and a different calculation method for credit transfers, but the court found no explanation of how these arguments would have altered the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirement for a complete factual exposition necessary for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 6 c.p.c.: A cassation appeal must contain a complete narrative of the case facts and the specific grounds for nullity, including the causal link between the alleged error and the judgment, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of factual narrative causal link requirement nullity of contract clauses prescription exception complaint deficiencies procedural autonomy opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 6 c.p.c.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
articolo 112 c.p
in quanto emessa in violazione dell'articolo 112 c.p.c.
articolo 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308
Sez. 3, Ordinanza n. 6597 del 06/03/2023
Sez. L, Ordinanza n. 26936 del 13/09/2022
Sez. L, Ordinanza n. 26936 del 13/09/2022; Sez.
Sez. 5, Ordinanza n. 11267 del 07/04/2022
26936 del 13/09/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11267 del 07/04/2022; Sez.
Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016
11267 del 07/04/2022; Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015
19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez.
Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013
14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011
16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4672anno 2022 proposto da: IMPRESA ZANDALASINI S.R.L., rappresentatae difesa dall’avvocato Michele d’Altiliain forza di procura su foglio separato in calce al ricorso, domiciliatapresso il suo studio in Pavia, Via Mascheroni n. 56 ; ricorrente contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., rappres e ntata e difesa dall’avvocato Laura Sambartolomeo in forza di procura speciale allegata a l controricorso, presso cui è domiciliata in Voghera, Via Cairoli n. 9; YODA SPV S.R.L. rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Sambartolomeo in forza di procura speciale allegata al controricorso, presso cui è domiciliata in Voghera, Via Cairoli n. 9; controricorrenti avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2909/2021 pubblicata in data 08/10/2021, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Sez. I–RG 4672/2022 camera di consiglio consigliere relatore Guglielmo Garri. FATTI DI CAUSA 1. ― C on ricorso ex articolo 702 bis c . p . c . Impresa Z andalasini s . r . l . conveniva in giudizio Intesa San Paolo s.p.a.lamentando l’applicazione, sul conto corrente numero 4300110 e collegato conto anticipi, da parte della banca, di interessi anatocistici ed ultralegali , commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta di conto e chiusura trimestrale mai convenute,non avendo sottoscritto alcun contratto di apertura di conto corrente con l'istituto di credito predetto.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto di ogni domanda ed eccependo la prescrizione del diritto azionato. 2. ― Il T ribunale di Pavia , previa CTU contabile ed accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca,determinava il saldo di conto corrente in euro 10.467,69 a favore della correntista , accertando che alla data del 30 settembre 2017 il saldo del conto anticipi era in passivo per euro225.209,98. 3. ― La società interponeva appello e , per quanto d i interesse , impugnava la sentenza del giudice di primo grado nella misura in cui aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ovvero, ove confermata la sentenza del tribunale di Pavia sul punto,per veder verificata l'esistenza di rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato in luogo del saldo banca. 4.

― La Corte di appello di Milano rigettava l'appello sul punto ritenendo corretta la sentenza del T ribunale circa la certezza del limite dell'affidamento così come individuato dal CTU ai fini della identificazione delle cosiddette rimesse solutorie e del conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. 5. ― La sentenza veniva impugnat a dal la Impresa Zandalasini s.r.l. con ricorso per Cassazione assistito da un solo motivo cui ha nno resistito con controricorsosia la Banca che la società cessionaria dei crediti.

Sez. I–RG 4672/2022 camera di consiglio RAGIONI DELLA DECISIONE 6. ― Con l'unico motivo la società ricorrente deduce l a nullità della sentenza exart 360, comma primo, numero 4 c.p.c. in quanto emessa in violazione dell'articolo 112 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di appello ritualmente sollevato concernente l'individuazione delle rimesse solutorie che avrebbero dovuto essere verificate sul saldo rettificato in luogo del saldo banca. In particolare, la Corte di appello nel rigettare il motivo di impugnazione concernente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, in quanto non provata, avrebbe dovuto valutare la questione dell'individuazione delle rimesse solutorie che, secondo la prospettazione dell'appellante, andavano verificate sul saldo rettificato in luogo del saldo banca, il cheavrebbe evidentemente comportato un esito totalmente diverso delle risultanze della CTU in riferimento all'eccezione di prescrizione.Infatti, rettificando il saldo su cui verificare l'eventuale sconfinamento del correntista,espungendo previamente le poste nulle,si modifica conseguentemente il valore ovvero l'esistenza stessa delle rimesse solutorie. 7.

― Il motivo , e con esso il ricorso, è inammissibile. Occorre premettere che la giurisprudenza di questa corte è ormai consolidata nel ribadire che, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quodella prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 16 marzo 2023, n. Sez.

I–RG 4672/2022 camera di consiglio 7721, tra le altre). E, tuttavia, si deve per altro verso ricordare: -) da un lato, che il ricorso per cassazione deve contenere, ai sensi del n. 3 dell’articolo 366 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, l’esposizione sommaria dei fatti della causa, ossia dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, da esporsi in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo, di guisa che la stesura del ricorso richiede la narrazione con adeguata sintesi delle domande introduttive, delle vicende del primo grado e del grado d’appello nonché della decisione d’appello, il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso, neppure potendo la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa essere «superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass., Sez.

Un., 22 maggio 2014, n. 11308); -) dall’altro lato, che il ricorso per cassazione, ai sensi del n. 6 della citata disposizione, deve altresì contenere a pena di inammissibilità l’indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, indicazione che, secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte, richiede di: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 6597 del 06/03/2023;

Sez. L, Ordinanza n. 26936 del 13/09/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11267 del 07/04/2022; Sez. 6 -3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Nel caso in esame, è allora agevole constatare che il ricorsoè totalmente Sez. I–RG 4672/2022 camera di consiglio carente da ambo i versanti, giacché non spiega affatto né in che cosa sarebbe consistita la asserita nullità di clausole del contratto di conto corrente ed in che termini il giudice di merito tale nullità avrebbe per ipotesi riscontrato, né tantomeno in qual modo il calcolo delle rimesse effettuate attraverso il criterio del saldo rettificato anziché del saldo banca (pure ad ammettere che tale metodica il giudice di merito abbia effettivamente applicato) avrebbe esplicato efficienza causale sulla conferma di accoglimento, da parte della corte territoriale, dell’eccezione di prescrizione spiegata dalla banca, ed accolta dal tribunale.

Nel ricorso, in altre parole, non si rinviene alcun elemento da cui emergerebbela asserita nullità delle poste su cui operare la rettifica del conto, né si spiega come il calcolo ipoteticamente condotto sul criterio del saldo banca avrebbe influito sulla decisione adottata, dando luogo ad una pronuncia diversa da quella che si sarebbe avuta in applicazione del criterio del saldo rettificato. 8. ― In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst