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Ordinanza — n. 2728/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the proceedings under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2728/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a joint withdrawal of the appeal by both the plaintiff and the defendants. The lower court had previously awarded damages to the defendants, prompting the plaintiff's cassation appeal which was subsequently abandoned by both sides. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without the need to address the substantive arguments or the double contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When both parties withdraw from a cassation appeal, the proceedings are extinguished, and the double contribution fee is not payable as the sanction applies only to inadmissible or dilatory appeals, not to those withdrawn after filing.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double contribution fee cassation appeal joint withdrawal civil procedure law costs compensation ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13636 del 2015
Cass. 25485/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27862/2020 R.G. proposto da: INVEST BANCA SOCIETA' PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio dell’avvocato BELLEGGIA STEFANO (BLLSFN73H24D542C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMBARI UMBERTO (TMBMRT66H18E202H) -ricorrente- contro ARDIZZONE AURELIO, MARCHESE RAFFAELE, BONAVITA ROSAMARIA, ROMANELLO MARCO, PATI DOMENICA, GRAZIOLI ALBERTO, ARDIZZONE SALVATGORE, BARBIERI GIOVANNA, VIANELLO FABIANO, PALMA FRANCESCO, FALANGA ROSALIA, DENARO LORENZO, VOLONTE' FAUSTO, DURANTE MARIA, RINALDI GIUSEPPE, COSTA MARIA CONCETTA, PATI FRANCESCO, TERMINI GIUSEPPE, GIACOBBE GIOVANNI, RIGANO GIOVANNI, CASTORINA GIUSY, CIMELALRO GIOVANNA, BARBON NIRVANO, BALLARIN LUISA, BERGAMINI GRAZIANO, NITTI SAVERIO, VOLPE UMBERTO, LUPO INNOCENZO, CASCIO CATERINA, CAMPAGNA NICOLA, MAISANO MAURIZIO, MARANO LETTERIO, D'ANDREA LETTERIO, D'ARRIGO MARIO NUNZIO, LONGO SILVIO, MAFODDA GIACOMO, MAISANO NUNZIA, MUSCARA' ANTONINO, MUSICO' VINCENZO, NESI ALFREDO, NICOLO' PASQUALE, PATI ROSARIA, CAMMAROTO TERESA, BEVACQUA ANTONINO, SOFIA GIOVANNI, MOLONIA MARIA, MANNINO elettivamente domiciliat i in ROMA VIA DEL CORSO 433 D, presso lo studio dell’avvocato SPINAPOLICE GIOVANNI (SPNGNN62C28D643C) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1621/2020 depositata il 08/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con sentenza nr 1621/2020 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello principale proposto da Invest Banca e accoglieva in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze condannava l’appellante principale al pagamento nei confronti di Aurelio Ardizzone + 42 al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale nonché al pagamento a titolo di danno in favore di Palma Francesco nella misura di € 95.594,10 nonché a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale liquidato.

Avverso tale decisione Invest Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a 12 motivi di impugnazioni cui hanno resistito con controricorso Aurelio Ardizzone + 42. Con atto depositato in data 7.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare come in effetti rinuncia al Ricorso, e perciò agli atti e all’azione del giudizio in Cassazione pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile, rubricato con R.G. 27862/2020 con compensazione delle spese di causa, atto cui hanno aderito tutti i controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

In ragione dellarinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l'indicazione dei contenuti dei motivi diricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente. Va pertanto dichiarata ai sensi dell'art 390e 391 c.p.c. l'estinzione del giudizio aspese compensate. Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatolo si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie,ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018).

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

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