Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2724/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding creditor's standing in enforcement proceedings initiated before debt assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Intesa Sanpaolo against the Second Instance Court's ruling that Adriano Finance SRL lacked standing to initiate enforcement proceedings. The appellant argued that the debt had been assigned to them before the enforcement notice, yet the lower court held the enforcement procedure began only with the seizure notice. The court affirmed that Article 111 of the Code of Civil Procedure applies solely when the enforcement process is pending, which legally commences with the seizure notice, not the initial notice. Consequently, since the seizure occurred after the assignment, the assignee was not the proper party to continue the enforcement action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 c.p.c.; Art. 491 c.p.c.: The assignment of a claim under Article 111 of the Code of Civil Procedure requires the enforcement proceedings to be pending, which legally commences with the seizure notice rather than the initial notice, thereby precluding the assignee from standing if the seizure follows the assignment.

Parole chiave

Generato dall'IA
succession in rights enforcement proceedings creditor standing assignment of claim Code of Civil Procedure validità della cessione del credito frode nel pignoramento credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 c.p.c.
Art. 491 c.p.c.
poiché prima della notifica del pignoramento il processo esecutivo non può considerarsi iniziato, così come testualmente prevede l’art. 491 cpc.
Art. 149 III comma c.p.c.
In ogni caso la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 149, comma III, cpc.
art 111 c.p
Escludeva che nel caso in esame potesse trovare applicazione l’art 111 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Civ. n. 19738/2014
Cass. Civ. n. 7780/2016
Cass. Civ. n. 15622/2017
Cass. Civ. n. 21395/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16926/2021 R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUBINO MARIA ELISA (RBNMLS53D53B180E) -ricorrente- contro SEJDI VEAP, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA UMBERTO I, presso lo studio dell’avvocato D'ANNUNZIO FULGENZIO (DNNFGN62M05E435U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1815/2020 depositata il 21/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Con atto del 3 gennaio 2017, il Sig. Veap Sejdi ha adito il Tribunale di Pescara – Sezione Esecuzioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 615 cpc, al fine di ottenere, in via cautelare, la sospensione del procedimento esecutivo n. 463/2012 RGE, poiché instaurato da un soggetto, la Italfondiario SPA, quale procuratrice di Adriano Finance SRL, privo di titolo e/o di legittimazione ad avviare e coltivare il predetto procedimento esecutivo.

Rilevava infatti che la società Adriano Finance SRL aveva ceduto il credito per cui è causa a Intesa Sanpaolo SPA prima del perfezionamento della notifica del precetto al debitore e, soprattutto, prima della notifica del pignoramento, ossia prima dell’inizio dell’esecuzione. Rigettata la fase cautelare con ordinanza del 20.2.2017 ed avviato il giudizio di merito con sentenza nr 1338/2018 l’opposizione veniva rigettata. Il . Veap Sejdi impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, affinché, in riforma di detta pronuncia, venisse accertato e dichiarato che Adriano Finance SRL, dal 9 luglio 2012, non era più titolare di alcun diritto di credito nei confronti del medesimo Sig.

Veap Sejdi, avendolo alienato pro soluto a Intesa Sanpaolo SPA; conseguentemente, non aveva alcun titolo e/o legittimazione per instaurare e coltivare il procedimento esecutivo n. 463/2012 RGE del Tribunale di Pescara contro lo stesso Veap Sejd. Con sentenza n. 1815 pubblicata il 21 dicembre 2020, la Corte di appello accoglieva il gravame interposto dal Sig. Veap Sejdi e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Adriano Finance SRL. Rilevava il giudice di merito che nel giudizio di opposizione, avviato dall’opponente nei confronti di Ital Fondiario quale procuratrice di Adriano Finance, al fine di far accertare la natura usuraria del contratto di mutuo la società convenuta si era invero costituita in qualità di procuratrice dell’Intesa San Paolo s.p.a. che si era resa cessionario del credito in questione pro soluto in forza di atto intervenuto in data 9.7.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14.7.2012 .

Osservava la Corte che l’esecuzione forzata non inizia con la notifica del precetto ma con il pignoramento o in caso di esecuzione per consegna o rilascio con l’accesso in loco dell’Ufficiale giudiziario. Riteneva pertanto su questa premessa che la procedura esecutiva aveva avuto inizio con la notifica effettuata in data 24.10.2012 dell’atto di pignoramento, recante la data del 5.10.2012, con il compimento di tutti gli atti esecutivi, tra cui la trascrizione del pignoramento ed il deposito dell’istanza di vendita e che a quella data Adriano Finance s.r.l. non era più titolare del credito e quindi privo di legittimazione ad agire.

Escludeva che nel caso in esame potesse trovare applicazione l’art 111 c.p.c. non essendo la successione a titolo particolare avvenuta nella pendenza del processo esecutivo. Avverso tale decisione Intesa San Paolo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso Veap Sejdi eccependo l’inammissibilità dell’atto introduttivo per difetto di specificità. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 111,475,477, 491 c.p.c. per avere escluso l’applicazione della successione a titolo particolare in quanto la stessa non si era verificata nel corso del processo.

Si sostiene che l’avvio del processo esecutivo da parte della società Adriano Finance s.r.l. era stata motivata dalla notifica del precetto o, rectius, dalla consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario il 19 giugno 2012 (la notifica si è infatti perfezionata per il debitore il 16.7.2012, in data successiva alla cessione del credito) sicchè in forza dell’art 111 c.p.c. era possibile la prosecuzione del processo fra le parti originarie Il motivo è infondato. L’atto di precetto non è idoneo a dar luogo ad alcuna litispendenza, tanto è vero che, una volta decorso il termine di 90 giorni e in mancanza di notifica del pignoramento, esso decade e può essere reiterato, stante la sua natura eminentemente stragiudiziale (cfr.

Cass. Civ. 3741/2017, nella quale si precisa che l’introduzione del giudizio di esecuzione consegue alla regolare notifica dell’atto di pignoramento al debitore) Occorre ricordare che questa Corte con la sentenza n. 19738 del 2014 ha affermato: "Il precetto non è un atto diretto alla instaurazione di un giudizio, nè del processo esecutivo” . Non è revocabile in dubbio che l’art. 111 cpc sia applicabile unicamente quando la successione a titolo particolare avvenga in pendenza del processo, tanto è vero che tutta la giurisprudenza formatasi in materia di estensione analogica di detta norma all’espropriazione forzata specifica inequivocabilmente la condiziona alla pendenza del processo esecutivo ( Cass.

Civ. 7780/2016; 15622/2017; 21395/2018). Correttamente pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il disposto dell’art 111 c.p.c. poiché prima della notifica del pignoramento il processo esecutivo non può considerarsi iniziato, così come testualmente prevede l’art. 491 cpc. il che consente pertanto di escludere una successione nel diritto controverso da parte del cessionario Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell’art 149 III comma c.p.c. laddove si sostiene che la notifica dell’atto di precetto si è perfezionata il 16.7.2012 con la compiuta giacenza.

La questione dedotta non assume rilievo non essendo significativo stabilire il momento di perfezionamento della notifica dell’atto di precetto, considerato che –lo si ribadisce – perché possa verificarsi la successione nel diritto controverso, ex art. 111 cpc, è necessario che il processo esecutivo sia pendente; il che accade esclusivamente dopo la notifica del pignoramento. In ogni caso la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge, in relazione all’art. 149, comma III, cpc. Si legge, infatti, alla pagina 7 del provvedimento gravato:

«L’atto di intimazione e precetto ad istanza di Adriano Finance srl è stato depositato per notifica a mezzo posta presso il competente UNEP di Pescara in data 27.6.2012, sicché all’epoca era ancora: la società Adriano Finance s.r.l. era titolare del credito, posto che ex art. 149 comma III c.p.c., la notifica a mezzo posta risulta perfezionata per il notificante nella stessa data del deposito, anche se questa si è perfezionata il 16.7.2012, con la compiuta giacenza, quando nelle more si era già realizzata la cessione del credito a diverso soggetto (Intesa Sanpaolo).

La procedura esecutiva n. 463/2012 RGE ha avuto però inizio con la notifica, effettuata il 24.10.2012, dell’atto di pignoramento, recante la data del 5.10.2012, con il compimento di tutti i successivi atti esecutivi, tra cui la trascrizione del pignoramento e il deposito dell’istanza di vendita. È evidente che a quella data, ossia quando ha avuto inizio la procedura esecutiva, Adriano Finance srl non era più titolare del credito e quindi non aveva la legittimazione ad agire in executivis». Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell