Cassation court dismisses appeal due to total settlement of dispute, leaving no interest in continuing litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had fully settled the dispute, eliminating any remaining interest in the litigation. Although the lower courts had ruled on the nullity of swap contracts between ELF and Unicredit, the appellant voluntarily withdrew the appeal with a total cost compensation agreement. The court dismissed the case as extinct due to this lack of interest and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the parties have reached a total settlement, thereby extinguishing the legal interest in the proceedings.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19184/2020 R.G. proposto da : ELF SOCIETA' CONSORTILE E RESPONSABILOITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato MENICHETTI ANDREA appresentato e difeso dagli avvocati VITI GIANCARLO, PICCHIARELLI SANDRO -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRINI GIOVANNI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1184/2020 depositata il 04/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.-La E.L.F. Società Consortile a.r.l. aveva chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la nullità di due contratti di swap conclusi il primo 16.10.2006 e il secondo il 28.1.2008 con Unicredit s.p.a., di accertare gravi inadempimenti contrattuali dell'intermediario finanziario e la condanna del medesimo al pagamento dell'importo di 1.381.425,07 euro oltre al risarcimento del danno. La banca chiedeva la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale quanto al primo contratto ,il rigetto della domanda per il secondo e, in via riconvenzionale la condanna della società alla restituzione di tutte le somme ricevute in esecuzione dei contratti contestati.
2. La sentenza con cui il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in relazione al primo contratto swap e rigettava ogni altra domanda con riguardo al secondo, appellata dal ELF solo quanto a questa seconda decisione, è stata confermato dalla Corte d’Appello di Venezia. 4.- Avverso detta sentenza, E.L.F. ha presentato ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito con controricorso Unicredit s.p.a. 5. ― Con atto depositato in data 31.10.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione «con compensazione totale delle spese» non avendovi i più interesse in quanto le parti hanno transatto la lite. La rinuncia è stata ritualmente comunicata alle controparti che non risulta vi abbiano aderito. 6. ─ Il ricorso pertanto, in mancanza di accettazione della rinuncia, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte controricorrente liquidate nell'importo di euro 8.200,0 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Cosí decis