Cassation court dismisses appeals after parties waive rights, ordering them to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following the voluntary withdrawal of appeals by the hospital company and the health authority. Although the opposing party did not accept the withdrawals, the court ruled that the procedural outcome necessitated the termination of the case. Consequently, the withdrawing parties were ordered to jointly reimburse the health authority for all litigation expenses incurred in both the precautionary and final phases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 373 cod. proc. civ.: When parties waive their appeals, the judgment is extinguished, and the withdrawing parties must bear the litigation costs, including those from the precautionary phase, without doubling the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7812del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Villa Letizia s.r.l. in liquidazione(P.IVA 01640360663), corrente in Roma, Via Archimede, n. 143, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Arch. Enrico Vittorini, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Rulli (c.f. RLLLSN76A54G482V) del Foro di Pescara - telefax 085/9434456 PEC: avvalessandrarulli @ puntopec.it. Ricorrente Presidio Ospedaliero Villa Letizia (P.IVA 01882670662), corrente in L’Aquila, alla S.S. 80, n. 25/B, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Giammario Fiori, rappresentata e difesa dall’Avv.
Luigi Patricelli (PTRLGU76M02E716D) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali al seguente numero di telefax 068078895 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.luigipatricelli @ pec.it ed elettivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore, in Roma, alla Via Giulio Cesare n. 21 in virtù di procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente incidentale contro Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila - già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avezzano – Sulmona, (P.I.
E COD. FISC. 01792410662), in persona del Direttore Generale prof. Ferdinando Romano, con sede legale in (67100) L’Aquila, via Saragat Loc. Pile, rappresentata e difesa dal prof. avv. Vincenzo Fortunato (C.F. FRT VCN 56L23 H501F) e dall’avv. Giorgio Pallavicini (C.F. PLL GRG 76R27 H501E) – unitamente al già costituito avv. Roberto Colagrande - ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in (00187) Roma, via Po n. 10 giusta procura speciale per atto autenticato dal Notaio Domenici di Roma il 12.6.2024 rep. 6.358 e allegata alla “comparsa di costituzione difensore” del 15 ottobre 2024 (per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria si indica il fax n. 06.3225931 –PEC vincenzofortunato @ ordineavvocatiroma.org giorgiopallavicini @ ordineavvocatiroma.org).
Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1205 depositata il 15 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale (così dovendosi qualificare il ricorso della Presidio ospedaliero Villa Letizia s.r.l.) hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; che non risulta che la controparte, Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano –Sulmona – L’Aquila, abbia accettato le rinunce; Considerato che: deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ma le rinuncianti devono essere condannate alla rifusione delle spese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; che la pronuncia sulle spese deve comprendere anche quelle della fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art.373 cod. proc. civ. (Cass., sez.
III, 15 novembre 2024, n° 29567); che le spese predette vanno liquidate in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 623,9 mila); che, per contro, il contributo unificato non va raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna in solido la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale a rifondere all’Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano – Sulmona –L’Aquila le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al giudizio cautelare, ed in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al presente giudizio di legittimità.
Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così deci