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Decreto — n. 2328/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2328/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by counsel, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such inaction legally renounces the appeal, terminating the case and awarding costs to the state.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal proposal of settlement Civil Procedure Code costs to the state saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24322/2021 R.G. proposto da : BARTOLOZZI TIZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato PORTAVIA ALDO (PRTLDA73B24H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato BONANNI GIOVANNI (BNNGNN66T08D612U) -ricorrente controricorrente all’incidentale- contro MARCO SERACINI QUALE CURATORE FALLIMENTO BELLA BELLA DI M. FILISTRUCCHI E C. SAS E M. FILISTRUCCHI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO N. 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICCOLI ANTONELLA (MCCNNL57H60C424F) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1139/2021 depositata il 04/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 3.800,00 per compensi, oltre agli accessori di