Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by counsel, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party contended the silence constituted a waiver. The court ruled that under the Civil Procedure Code, such inaction legally renounces the appeal, terminating the case and awarding costs to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24322/2021 R.G. proposto da : BARTOLOZZI TIZIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato PORTAVIA ALDO (PRTLDA73B24H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato BONANNI GIOVANNI (BNNGNN66T08D612U) -ricorrente controricorrente all’incidentale- contro MARCO SERACINI QUALE CURATORE FALLIMENTO BELLA BELLA DI M. FILISTRUCCHI E C. SAS E M. FILISTRUCCHI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO N. 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICCOLI ANTONELLA (MCCNNL57H60C424F) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1139/2021 depositata il 04/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 3.800,00 per compensi, oltre agli accessori di