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Decreto — n. 2325/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2325/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Angelini Martino, challenged a Salerno Court decree against the Barlotti family's bankruptcy proceedings but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction court settlement proposal renunciation of appeal condono delle spese procedurali anticipi delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21187/2023 R.G. proposto da : ANGELINI MARTINO, elettivamente domiciliato in MARTINA FRANCA VIA GIUSEPPE VERDI N. 52 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MARTINO (NGLMTN75D19L049B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARLOTTI GABRIELE, BARLOTTI GENNARO, FALLIMENTO DELLA FARMACIA BARLOTTI DI GABRIELE E GENNARO BARLOTTI NONCHE' DEI DOTTORI GABRIELE BARLOTTI E GENNARO BARLOTTI -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO i n n .9772/2022 depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos