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Ordinanza — n. 2303/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction regarding judicial discretion on litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to correct the liquidation of litigation costs in a previous ruling. The appellant argued the amount was inconsistent with specific administrative parameters, but the Court determined the error involved judicial discretion on the cause's value and legal interpretation, which cannot be corrected under Article 287 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court held that such errors constitute matters of judgment rather than material mistakes subject to correction.

Regesto Legislator

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Art. 287 cod. proc. civ.; Errors regarding the interpretation of legal rules or the judicial assessment of the cause's value for cost liquidation constitute errors of judgment and are not subject to correction under Article 287 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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material error correction litigation costs liquidation judicial discretion cause value assessment Article 287 Civil Procedure Code inadmissible appeal errors of judgment spese legali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
art. 287 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19 maggio 2023, n. 13810
Cass. 19 maggio 2023, n. 13810) e, in quanto tale, non può essere corretto ai sensi dell’art.287 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13172/2024R.G. proposto da Edil Galven s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pasquale Lenti -ricorrente - contro Unione di Banche Italiane s.p.a., -intimata- per la correzione del l ’ordinanza della Corte di cassazione n. 13635/2024, depositata il 16 maggio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Edil Galven s.r.l. chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13635/2024, nel proc.to n. 22378/2020 R.G., depositata il 16 maggio 2024, nella parte in cui, nel condannarla alla rifusione delle spese di giudizio di Oggetto: correzione errore materiale legittimità, ha liquidato le medesime in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, evidenziando che tale importo non era coerente con i parametri di cui al d.m 10 marzo 2014, n. 55, cosi come aggiornati con il d.m. 13 agosto 2002, n.147, avuto riguardo al valore del procedimento, dichiarato nel ricorso, di euro 8.967,21;

CONSIDERATO CHE: - nel caso in esame l’errore denunciato non è riconducibile a una svista del giudice ovvero alla erronea applicazione di regole matematiche sulla base di presupposti numerici delle operazioni da compiere esattamente determinati nella sentenza , in quanto tal i emendabili con la procedura di cui all’art. 287 cod. proc. civ., lamentandosi l’erronea individuazione d e l parametro normativo di riferimento da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali , che, involgendo l’interpretazione della pertinente regola di diritto, non può essere sindacata con il rimedio azionato; - d’altra parte, anche l ’ erronea valutazione del valore della causa , incidente sulla determinazione delle spese di lite, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio (cfr.

Cass. 19 maggio 2023, n. 13810) e, in quanto tale, non può essere corretto ai sensi dell’art.287 cod. proc. civ.; -può, comunque, aggiungersi che l’indicazione del valore della causa indicato nel ricorso non è vincolante per il giudice che è tenuto a un autonomo accertamento di tale dato ai fini della liquidazione delle spese processuali; - inoltre, si rileva che, da quanto emerge dalla ordinanza di cui si chiede la correzione, la domanda introduttiva del giudizio aveva a oggetto l’accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente e la condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a tale titolo; - pertanto, il valore della controversia va individuato non già , come ritenuto dalla ricorrente, nell’importo restitutorio liquidato dal giudice di primo grado, con pronuncia riformata integralmente in appello con sentenza confermata in questa sede di legittimità , bensì con riferimento al valore complessivo delle domand e originari e , da ritenersi indeterminato, atteso che l’impugnazione della sentenza di appello in cassazione investiva una questione comune a tutte le domande; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Così deciso in Roma, nell’ad