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Decreto — n. 2277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a management company, challenged a bankruptcy court decree regarding EvI Gestioni SRL, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal filed with the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of notification, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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appeal withdrawal forty day rule extinction of proceedings litigation costs Cassation appeal tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11595/2024 R.G. proposto da : AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliato in VICENZA VIA CENGIO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CASA FEDERICO (CSAFRC67T07L157V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO 39/2021 DI EVI GESTIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in TORINO VIA MONTEBELLO 15, presso lo studio dell’avvocato AIELLO MARCO MARIA (LLAMCM81D23L219P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VICENZA i n n .6514/2022 depositata il 10/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.